Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 479/1962

Norme sull'applicazione della scala mobile agli assegni familiari e sulla abolizione della maggiorazione della contingenza per persone a carico dei lavoratori dipendenti dalle aziende da credito con piu' di 100 dipendenti e dalle aziende finanziarie.

Pubblicato: 20/06/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il DPR 479/1962 in materia di scala mobile agli assegni familiari e maggiorazione di contingenza per i lavoratori del credito?

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Il DPR 479/1962 recepisce e rende vincolante un accordo collettivo nazionale del 1954 stipulato tra le associazioni sindacali dei lavoratori del credito e le aziende bancarie e finanziarie. Il decreto si applica ai rapporti di lavoro nei settori del credito e della finanza, in particolare presso aziende di credito con più di 100 dipendenti, aziende finanziarie e istituti di credito di diritto pubblico. La normativa introduce due innovazioni principali: l'applicazione della scala mobile agli assegni familiari (meccanismo di adeguamento automatico in base all'inflazione) e l'abolizione della maggiorazione della contingenza per persone a carico, semplificando così il sistema retributivo. I minimi di trattamento economico e normativo stabiliti dal decreto sono inderogabili, cioè non possono essere peggiorati da accordi individuali o aziendali, garantendo così una protezione uniforme a tutti i lavoratori interessati nel settore creditizio e finanziario.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 479

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 479/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 479 ## Norme sull'applicazione della scala mobile agli assegni familiari e sulla abolizione della maggiorazione della contingenza per persone a carico dei lavoratori dipendenti dalle aziende da credito con piu' di 100 dipendenti e dalle aziende finanziarie. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Viste la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo collettivo nazionale 15 ottobre 1954, sull'applicazione della scala mobile agli assegni familiari e sull'abolizione della maggiorazione di contingenza per persone a carico dei lavoratori dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito e la Federazione Nazionale Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie, la Federazione Autonoma Bancari - italiani, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale italiana, l'Unione italiana Bancari; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 210 in data 13 novembre 1961 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 15 ottobre 1954, sull'applicazione della scala mobile agli assegni familiari e sull'abolizione della maggiorazione di contingenza per persone a carico dei lavoratori dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende di credito con più di 100 dipendenti, dalle aziende finanziarie e dagli istituti di credito di diritto pubblico cui trova applicazione l'accordo indicato al primo comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 49. - VILLA

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Il DPR 479/1962 è il riferimento normativo per la regolamentazione della scala mobile applicata agli assegni familiari nel settore creditizio, un istituto giuridico fondamentale per la tutela del trattamento economico dei dipendenti bancari e finanziari. La normativa riguarda la contingenza, la maggiorazione per carichi familiari e i minimi inderogabili di trattamento, elementi centrali nella contrattazione collettiva del credito e nella gestione delle buste paga delle aziende bancarie.

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