Quale aumento della quota annuale è stato disposto dal DPR 48/1978 per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo nazionale?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 48/1978 aumenta la quota annuale obbligatoria dovuta dagli spedizionieri doganali iscritti all'albo nazionale, portandola da 30.000 lire a 50.000 lire con decorrenza dal 1° gennaio 1978. La norma si applica a tutti i professionisti iscritti all'albo nazionale della categoria, in attuazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che disciplina il riconoscimento giuridico della professione e l'istituzione del fondo previdenziale. Questo contributo annuale rappresenta un obbligo economico per mantenere l'iscrizione all'albo e accedere ai benefici previdenziali correlati. Il decreto è stato successivamente aggiornato dal DPR 992/1980, che ha elevato ulteriormente la quota a 100.000 lire a partire dal 1° gennaio 1981, evidenziando l'adeguamento periodico delle contribuzioni professionali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. 48
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 48/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. 48
## Aumento della quota annuale dovuta, ai sensi della legge 22 dicembre
1960, n. 1612, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri
doganali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, n. 1126 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 439 ; Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1975, n. 439 , è elevata da lire trentamila a lire cinquantamila a decorrere dal 1 gennaio 1978. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 16 dicembre 1980, n. 992 ha disposto (con l'art. 1) che "La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 48 , è elevata da lire cinquantamila a lire centomila a decorrere dal 1 gennaio 1981". Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 21
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Il DPR 48/1978 riguarda la contribuzione annuale obbligatoria degli spedizionieri doganali, disciplinata dalla legge 1612/1960 e correlata al fondo previdenziale della categoria. Commercialisti e consulenti che assistono professionisti iscritti all'albo nazionale devono considerare questa quota annuale come costo deducibile e adempimento contributivo rilevante per la posizione previdenziale e l'esercizio della professione.
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