Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 506/1982
Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.
Quali sono gli obblighi dell'Amministrazione finanziaria italiana in materia di scambio informazioni con gli altri Stati membri della CEE secondo il DPR 506/1982?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 506/1982 attua due direttive europee (77/799 e 79/1070) che disciplinano la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea nel settore fiscale. La norma si applica all'Amministrazione finanziaria italiana e riguarda lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri della CEE, al fine di garantire il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. In pratica, l'Amministrazione finanziaria italiana è obbligata a raccogliere e fornire informazioni necessarie per l'accertamento tributario, utilizzando le stesse modalità e rispettando i medesimi limiti previsti per l'accertamento interno delle imposte sul reddito. Un aspetto rilevante è che il decreto autorizza anche la presenza nel territorio italiano di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri, creando così un meccanismo di cooperazione diretta tra le autorità tributarie europee per contrastare l'evasione fiscale e garantire la corretta tassazione dei redditi e del patrimonio.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1982, n. 506
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 506/1982
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1982, n. 506
## Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla
reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte
dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42 , recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Viste le direttive n. 77/799 del 19 dicembre 1977 e n. 79/1070 del 6 dicembre 1979 , emanate dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti la reciproca assistenza fra le autorità degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto; Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell' art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42 , è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1 All' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono aggiunti i seguenti commi: "L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito".
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Il DPR 506/1982 è il fondamento normativo italiano per lo scambio informazioni internazionale in materia di imposte dirette e IVA, disciplinando la cooperazione amministrativa con gli Stati membri della CEE. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a assistenza reciproca, accertamento tributario transnazionale, scambio dati con autorità estere e verifiche fiscali coordinate tra Stati europei.
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