Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 521/1992

Regolamento recante modificazioni alle modalita' di espletamento del servizio dei vaglia postali interni.

Pubblicato: 04/01/1993 In vigore dal: 27/10/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1992, n. 521

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 521/1992 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1992, n. 521 ## Regolamento recante modificazioni alle modalita' di espletamento del servizio dei vaglia postali interni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 , sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta); Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica di alcune modalità di esecuzione del servizio dei vaglia interni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e della difesa; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il testo dell'art. 32 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente: "Art. 32 (Girate sui vaglia ordinari e telegrafici). - 1. È consentita la cessione a terzi dei vaglia ordinari e telegrafici per mezzo di girate. Non sono consentite girate sui vaglia tratti a favore dei militari presenti al corpo che si avvalgono per la riscossione della modalità prevista dal comma 1 dell'art. 9; parimenti non sono ammesse girate sui vaglia interni, ordinari e telegrafici, recanti la clausola 'non trasferibilè di cui all'art. 33, nonchè sui vaglia internazionali recanti la clausola 'ne payer qùen main proprè. 2. Le girate sono apposte nello spazio all'uopo riservato a tergo dei titoli. 3. L'indicazione del giratario e la data, ove apposte, possono essere stilate a penna, a macchina o con l'uso di altri mezzi meccanici. La firma del girante deve essere apposta a penna, per esteso, e deve apparire leggibile. Se stilata in forma abbreviata o comunque non chiara, deve essere fatta seguire dall'indicazione, tra parentesi, del nome e del cognome scritti in modo leggibile. 4. Non sono ammesse girate fatte col segno di croce.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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