Quali aliquote contributive sono state fissate per i versamenti alla Cassa unica degli assegni familiari a partire dal 1° gennaio 1973?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 534/1973 determina le aliquote dei contributi che i datori di lavoro devono versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, adeguandole alle nuove esigenze finanziarie dell'ente e alla massa retributiva imponibile. La norma si applica a tutti i datori di lavoro classificati secondo le tabelle della legge 1038/1961, distinguendo tra diverse categorie: per i datori di lavoro delle tabelle A e C è fissata un'aliquota del 12,50%, mentre per quelli della tabella B l'aliquota è del 12,85%. Per le aziende industriali e artigiane tessili, invece, è previsto un regime speciale con un'aliquota del 118,35% delle retribuzioni imponibili, con compensazione del minor gettito a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Questo decreto rappresenta un intervento di adeguamento tecnico delle misure contributive, necessario per garantire l'equilibrio finanziario della Cassa e il sostentamento delle prestazioni di assegni familiari. La decorrenza è fissata al periodo di paga in corso al 1° gennaio 1973, con effetti immediati su tutti i versamenti successivi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1973, n. 534
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 534/1973
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1973, n. 534
## Determinazione della misura del contributo da corrispondere alla
Cassa unica per gli assegni familiari a decorrere dal 1° gennaio 1973.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 31 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ; Ritenuta la necessità di adeguare le aliquote contributive per gli assegni familiari in relazione alla nuova massa retributiva imponibile e alle esigenze finanziarie della Cassa unica assegni familiari; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Articolo unico A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973 le aliquote del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari sono determinate nella misura del 12,50% per i datori di lavoro di cui alle tabelle A e C allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , e nella misura del 12,85% per i datori di lavoro di cui alla tabella B annessa alla stessa legge. Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma e fino alla scadenza del triennio previsto dall' art. 20, primo comma, della legge 1 dicembre 1971, n. 1101 , l'aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica per gli assegni familiari dalle aziende industriali ed artigiane tessili è determinata in misura pari a 118,35% delle retribuzioni imponibili. Il relativo minor gettito contributivo resta a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1973 LEONE COPPO - MALAGODI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 6. - VALENTINI
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Il DPR 534/1973 è il riferimento normativo per le aliquote contributive destinate alla Cassa unica degli assegni familiari, istituto di previdenza sociale che eroga prestazioni familiari. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per determinare correttamente i contributi dovuti dai datori di lavoro, distinguendo tra le diverse categorie di aziende secondo le tabelle della legge 1038/1961 e applicando i regimi speciali previsti per settori come il tessile.
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