Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 54/1960

Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori.

Pubblicato: 26/02/1960 In vigore dal: 02/02/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1960, n. 54

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 54/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1960, n. 54 ## Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 15, comma primo, secondo e terzo; 16, comma primo e secondo; 17, comma secondo e 21 , comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; Visto l' art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Visti gli articoli 5, comma terzo , e 6, comma primo, della legge 4 agosto 1955, n. 692 ; Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, n. 372 e n. 374 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 La misura del contributo, dovuto per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, è stabilita in ragione del 15,75 per cento della retribuzione, di cui il 10,50 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 5,25 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota complessiva del 15,75 per cento di cui al precedente comma comprende anche l'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati dall'applicazione del precetto contenuto nell' art. 5, comma secondo, lettera a), della legge 4 agosto 1955, n. 692 .

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