Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 563/1953

Aumento del contributo per assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati.

Pubblicato: 10/08/1953 In vigore dal: 12/05/1953 Documento ufficiale

Quale percentuale di contributo per assegni familiari è stabilita dal DPR 563/1953 per i datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati?

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Il DPR 563/1953 disciplina l'importo del contributo che i datori di lavoro operanti nel settore dei servizi tributari appaltati devono versare per gli assegni familiari dei loro dipendenti. La norma fissa questo contributo nella misura del 15,50% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, nel rispetto dei massimali vigenti all'epoca. Il decreto include anche il contributo relativo agli assegni familiari di caropane, una forma di integrazione salariale. La disposizione ha effetto a partire dal primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore del decreto. Per i datori di lavoro del comparto tributario, questa percentuale rappresenta un onere contributivo obbligatorio da calcolare sulla base della retribuzione effettivamente erogata, entro i limiti massimali stabiliti dalla normativa vigente.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 563

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 563/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 563 ## Aumento del contributo per assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti l' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 e l' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Art. 1 Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla entrata in vigore del presente decreto, il contributo per assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivo del contributo per gli assegni familiari di caropane, è determinato nella misura del 15,50% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, entro i limiti dei massimali vigenti.

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