Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 58/1976
Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.
Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere la pensione di vecchiaia secondo il DPR 58/1976 per i dirigenti di aziende industriali?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 58/1976 disciplina le norme di esecuzione della legge sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, stabilendo i criteri per l'accesso alla pensione di vecchiaia presso l'INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali). Il dirigente ha diritto alla pensione al compimento di 65 anni se uomo o 60 anni se donna, a condizione di aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'istituto. L'importo della pensione è calcolato come frazione della retribuzione annua media, con un massimo di 30 trentesimi dell'80% dello stipendio medio, corrispondente a un anno di contribuzione per ogni trentesimo. È inoltre prevista la possibilità di accedere anticipatamente alla pensione a partire dai 60 anni per gli uomini o 55 anni per le donne, con una riduzione proporzionale dell'importo secondo le tabelle previste dalla legge. Nel caso in cui il dirigente continui a lavorare dopo il pensionamento, la pensione viene ridotta del 50% fino alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro, momento in cui viene effettuata una riliquidazione. La domanda di pensione deve essere presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo possibilità di retroattività fino a due anni.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1976, n. 58
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 58/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1976, n. 58
## Norme per l'esecuzione della legge 15 marzo 1973, n. 44, sulla
previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e modificazioni e
integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre
1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Visto il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge n. 967 del 1953 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 , e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44 , ed in particolare l'art. 10 della legge medesima; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Pensione di vecchiaia Al compimento del 65° anno di età se uomo, o del 60° se donna, il dirigente che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) ha diritto ad una pensione annua, reversibile, pari a tanti trentesimi dell'80 per cento della retribuzione annua media, di cui all' art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44 , per quanti sono gli anni di contribuzione all'Istituto medesimo con un massimo di trenta trentesimi. L'ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall'esercizio della facoltà di cui all' art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , ed all' art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44 , non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall'I.N.P.D.A.I. ai sensi del comma precedente. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 181 )) . Il dirigente che avendo compiuto il 60° anno di età se uomo, o il 55° se donna, abbia raggiunto un'anzianità contributiva di 15 anni, può godere della pensione di cui al primo comma del presente articolo ridotta in proporzione dell'anticipato godimento nella misura prevista dalla tabella A di cui all' art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44 . Nel caso in cui, dopo il pensionamento di vecchiaia, il dirigente continui nel rapporto di impiego o ne inizi uno nuovo con la stessa qualifica, l'importo della pensione, anche per la parte spettante in forza dei contributi trasferiti ai sensi dell' art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , e dell' art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44 , è ridotto del 50 per cento sino alla data di risoluzione del rapporto, escluso comunque il periodo di preavviso sostituito da indennità e fatto salvo il trattamento minimo di cui all'art. 16 del presente decreto. Alla cessazione definitiva del rapporto di impiego e, comunque, non prima della scadenza del periodo di preavviso, anche se sostituito da indennità, o in caso di decesso, si procede alla riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto. La pensione di vecchiaia e la riliquidazione della stessa sono disposte su domanda degli interessati da inoltrarsi per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Le prestazioni di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. La pensione di vecchiaia può avere decorrenza retroattiva non superiore ad un biennio, purchè la richiesta sia inoltrata entro due anni dalla data di compimento di un'età compresa tra il 60° ed il 65° anno se uomo, o il 55° ed il 60° se donna, fermi restando gli altri requisiti per l'insorgenza del diritto. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata. È abrogato l'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 , e successive modificazioni.
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Il DPR 58/1976 è il riferimento normativo per la previdenza dei dirigenti industriali, disciplinando pensione di vecchiaia, anzianità contributiva presso INPDAI, e il calcolo della retribuzione pensionabile. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per requisiti di accesso alla pensione, riduzione della prestazione in caso di prosecuzione lavorativa, e modalità di presentazione delle domande di pensionamento.
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