Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 588/1960
Applicazione della seconda riduzione daziaria prevista dal Trattato istituente la Comunita' Economica Europea ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Quali sono le modalità di applicazione della seconda riduzione daziaria prevista dal Trattato CEE secondo il DPR 588/1960?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 588/1960 disciplina l'applicazione della seconda riduzione daziaria del 10% sulle merci importate dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, a partire dal 1960. Questa riduzione si aggiunge alla prima riduzione del 10% già applicata nel 1959 mediante il DPR 1103/1958, portando così a una riduzione complessiva del 20% rispetto ai dazi vigenti al 1 gennaio 1957. La norma riguarda principalmente gli importatori e le aziende commerciali che operano scambi intracomunitari e devono beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dal Trattato di Roma. Per usufruire della riduzione daziaria, le spedizioni devono essere accompagnate dal "certificato di circolazione delle merci" rilasciato dalla dogana del paese esportatore, secondo le modalità stabilite dalla Commissione CEE. Tuttavia, il decreto esclude dalla riduzione una serie di voci tariffarie specifiche (tra cui prodotti chimici, seta e altre merci sensibili), che continuano a essere tassate secondo le aliquote precedenti, riflettendo le esigenze protezionistiche dell'epoca per settori considerati strategici.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1960, n. 588
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 588/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1960, n. 588
## Applicazione della seconda riduzione daziaria prevista dal Trattato
istituente la Comunita' Economica Europea ratificato e reso esecutivo
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103 , col quale è stata applicata la prima riduzione daziaria del 10% prevista dal Trattato che istituisce la predetta Comunità; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 I dazi applicati al 1 gennaio 1957, che, per effetto dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103 , furono ridotti del 10% a decorrere dal 10 gennaio 1959, sono ulteriormente ridotti del 10% per le merci importate dagli Stati membri della Comunità Economica Europea. Per usufruire di tale riduzione daziaria le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformità alla Decisione adottata il 4 dicembre 1958 dalla Commissione della Comunità Economica Europea, riprodotta in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103 . La riduzione di cui al primo comma del presente articolo non si applica ai dazi previsti per le voci sottoindicate della vigente tariffa doganale, che continuano ad essere riscossi nella misura attualmente in vigore: n. 24.02-a; n. 28.01-d-1)-2); n. 28.15-b; n. 28.34-a-b-c; n. 28.35-a; n. 29.16-a-4)-alfa,-beta-I); n. 50.01; n. 50.02; n. 50.03; n. 50.04; n. 50.05; n. 50.06; n. 50.07; n. 50.08; n. 50.09; n. 50.10; n. 78.01-a-b; n. 79.01-a-b.
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Il DPR 588/1960 è il riferimento normativo per l'applicazione delle riduzioni daziarie CEE, certificato di circolazione delle merci e tariffe doganali comunitarie. Commercialisti e operatori del commercio estero lo consultano per comprendere le agevolazioni su importazioni intracomunitarie, le esclusioni tariffarie e la documentazione doganale necessaria per beneficiare delle riduzioni previste dal Trattato istituente la CEE.
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