Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 59/1960

Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto.

Pubblicato: 27/02/1960 In vigore dal: 02/02/1960 Documento ufficiale

Quale percentuale di contributo devono versare i datori di lavoro nel 1960 alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria in orario ridotto?

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Il DPR 59/1960 stabilisce la misura del contributo annuale che i datori di lavoro devono versare alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria che lavorano ad orario ridotto. Questo decreto si applica specificamente all'anno 1960 e riguarda tutte le aziende industriali che impiegano operai in regime di lavoro a orario ridotto. La norma prevede che il contributo sia calcolato nella misura dello 0,40 per cento della retribuzione imponibile dei lavoratori interessati. In pratica, i datori di lavoro devono calcolare la base imponibile (la retribuzione lorda) e applicare l'aliquota dello 0,40% per determinare l'importo dovuto alla Cassa. Questo meccanismo rappresenta un sistema di solidarietà per garantire un'integrazione salariale ai lavoratori che subiscono riduzioni di orario, finanziato direttamente dai datori di lavoro attraverso contributi proporzionali alla massa salariale.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1960, n. 59

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 59/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1960, n. 59 ## Determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' articolo 15, del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869 ; Visto l' articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Visti gli articoli 3 e 4 della legge 8 gennaio 1959, n. 14 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, e stabilita in ragione dello 0,40 per cento della retribuzione imponibile.

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