Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 6/1992

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

Pubblicato: 09/01/1992 In vigore dal: 08/01/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1992, n. 6

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 6/1992 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1992, n. 6 ## Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 86, primo comma, della Costituzione ; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale del viaggio che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 10 gennaio prossimo; Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 1. La supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, prevista dall' art. 86, primo comma, della Costituzione , è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di "Presidente supplente della Repubblica", a decorrere dal 10 gennaio 1992 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse e all'art. 1: - Il primo comma dell'art. 86 della Costituzione prevede che le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, siano esercitate dal Presidente del Senato.

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