Decreto del Presidente della Repubblica
Contabilita
Decreto del Presidente della Repubblica 627/1972
Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilita' generale dello Stato.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 627
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 627/1972
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 627
## Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di
amministrazione e contabilita' generale dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , concernente delega al Governo per il riordinamento della amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall' art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , riguardante proroga, modifiche e integrazioni della predetta delega; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"; Ritenuta la necessità di provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della amministrazione e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Gli articoli 10 , 52 , 59 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 10, primo comma. - Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonchè per l'esecuzione allo estero di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata. Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto. Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto. Art. 52. - Il Ministro può delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti, ed eventualmente di altre amministrazioni, nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto di concerto con il Ministro per il tesoro. Art. 59. - È in facoltà dell'amministrazione di disporre, sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato, purchè l'importo costituito dalla differenza tra i fondi accreditati al medesimo e gli ordinativi e buoni trasmessi alla tesoreria, non superi per detto capitolo il limite stabilito dal precedente art. 56. Art. 74. - Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza. I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce. Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.
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