Decreto del Presidente della Repubblica Contabilità

Decreto del Presidente della Repubblica 627/1972

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilita' generale dello Stato.

Pubblicato: 10/11/1972 In vigore dal: 30/06/1972 Documento ufficiale

Quali sono le principali semplificazioni procedurali introdotte dal DPR 627/1972 in materia di amministrazione e contabilità dello Stato?

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Il DPR 627/1972 interviene sulla semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e contabili dello Stato, modificando il Regio Decreto 1923 n. 2440. La normativa si applica alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e riguarda principalmente tre ambiti: gli acquisti all'estero, la gestione dei fondi di bilancio e la contabilità dei gestori di entrate e pagamenti. In primo luogo, consente alle amministrazioni di procedere a trattativa privata per l'acquisto estero di combustibili, tabacchi, macchinari e strumenti di precisione fornibili solo da ditte straniere, esentando questi contratti da alcune formalità ordinarie. In secondo luogo, permette ai Ministri di delegare ai funzionari la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato entro limiti stabiliti, e consente più aperture di credito sullo stesso capitolo di bilancio. Infine, disciplina la responsabilità dei gestori di denaro pubblico, che rimangono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Tesoro e della Corte dei Conti, con obblighi di rendicontazione entro termini specifici (due mesi dalla chiusura dell'esercizio).

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 627

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 627/1972 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 627 ## Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilita' generale dello Stato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , concernente delega al Governo per il riordinamento della amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall' art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , riguardante proroga, modifiche e integrazioni della predetta delega; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"; Ritenuta la necessità di provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della amministrazione e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Gli articoli 10 , 52 , 59 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 10, primo comma. - Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonchè per l'esecuzione allo estero di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata. Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto. Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto. Art. 52. - Il Ministro può delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti, ed eventualmente di altre amministrazioni, nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto di concerto con il Ministro per il tesoro. Art. 59. - È in facoltà dell'amministrazione di disporre, sullo stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato, purchè l'importo costituito dalla differenza tra i fondi accreditati al medesimo e gli ordinativi e buoni trasmessi alla tesoreria, non superi per detto capitolo il limite stabilito dal precedente art. 56. Art. 74. - Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza. I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce. Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.

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Il DPR 627/1972 è il riferimento normativo per la semplificazione delle procedure di amministrazione e contabilità generale dello Stato, contabilità pubblica e gestione del bilancio dello Stato. Ragionieri dello Stato, funzionari amministrativi e controllori della Corte dei Conti lo consultano per questioni relative a impegni di bilancio, deleghe di firma, gestione delle entrate e pagamenti, e rendicontazione contabile presso le ragionerie centrali, regionali e provinciali.

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