Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 63/2019

Approvazione dello scambio di Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche. (19G00069)

Pubblicato: 10/07/2019 In vigore dal: 27/05/2019 Documento ufficiale

Quali titoli accademici pontifici sono riconosciuti dallo Stato italiano e secondo quale procedura?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 63/2019 approva lo scambio di Note Verbali tra l'Italia e la Santa Sede del 13 febbraio 2019, che disciplina il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà pontificie approvate dalla Santa Sede. Questo decreto si applica ai titoli in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche determinate d'accordo tra le due Parti, garantendo che i diplomi rilasciati da facoltà autorizzate dalla Santa Sede abbiano validità legale anche in Italia. La normativa si inserisce nel quadro dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 1984 (ratificato con legge 121/1985) e aggiorna l'intesa precedente del 1994, mantenendo coerenza con i rapporti diplomatici tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. In pratica, i laureati presso università pontificie riconosciute possono utilizzare i loro titoli per accedere a professioni regolamentate in Italia, per proseguire studi universitari o per scopi professionali, senza necessità di procedure di equipollenza aggiuntive.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2019, n. 63

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 63/2019 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2019, n. 63 ## Approvazione dello scambio di Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche. (19G00069) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 , il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175 , recante approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici, fatta a Roma e nella Città del Vaticano il 25 gennaio 1994; Visto l'accordo intervenuto tra le Parti; Visto l' articolo 2, comma 3, lettera i) della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Viste le comunicazioni rese dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 23 aprile 2019; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Decreta: Art. 1 Piena e intera esecuzione è data allo scambio di Note Verbali tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - intervenuto in data 13 febbraio 2019, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1403 N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 10, paragrafo 2, primo comma dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 , è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1985, n. 85. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175 , recante approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1994, n. 62. - Il testo dell' art. 2, comma 3, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente: «Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri). - (Omissis). 3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri: (Omissis); i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all' art. 7 della Costituzione ; (Omissis).» .

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Il riconoscimento dei titoli accademici pontifici rientra nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica secondo l'articolo 7 della Costituzione, disciplinati attraverso accordi internazionali e decreti presidenziali. Questa materia riguarda le facoltà di teologia e discipline ecclesiastiche approvate dalla Santa Sede, ed è sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri per questioni di rilievo costituzionale e diplomatico.

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