Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 638/1972
Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate.
Quali enti ricevono finanziamenti in sostituzione di tributi secondo il DPR 638/1972 e per quale periodo?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 638/1972 disciplina l'attribuzione di somme da parte dell'amministrazione finanziaria a specifici enti locali e territoriali nel periodo dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1977. Gli enti beneficiari sono comuni, province, camere di commercio, aziende autonome di soggiorno cura e turismo, oltre alle regioni a statuto speciale (Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) e alle province autonome di Trento e Bolzano. Queste somme rappresentano una compensazione finanziaria in sostituzione dei tributi e contributi aboliti in attuazione della riforma tributaria del 1971 (legge n. 825/1971), nonché delle compartecipazioni a tributi erariali precedentemente spettanti. Il decreto si inserisce nel contesto della riforma tributaria degli anni Settanta, finalizzata a razionalizzare il sistema fiscale italiano e a ridefinire i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali. Per i commercialisti e i professionisti del settore pubblico, questo decreto rappresenta un importante riferimento storico per comprendere come è stata gestita la transizione verso il nuovo sistema tributario e come sono stati compensati gli enti locali per la perdita di entrate derivante dall'abolizione di specifici tributi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 638
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 638/1972
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 638
## Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art.
14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi,
contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle
entrate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell' art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Periodo di finanziamento Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1977, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni, alle province, alle camere di commercio, alle aziende autonome di soggiorno cura o turismo, nonchè alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano le somme determinate ai sensi dei successivi articoli, in sostituzione dei tributi e contributi aboliti in attuazione dell' art. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e delle compartecipazioni a tributi erariali.
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Il DPR 638/1972 è il riferimento normativo per la riforma tributaria del 1971 e disciplina l'attribuzione di finanziamenti statali in sostituzione di tributi aboliti, compartecipazioni erariali e contributi. Professionisti del settore pubblico e consulenti fiscali lo consultano per comprendere i meccanismi di finanziamento degli enti locali, le regioni a statuto speciale e le province autonome nel periodo di transizione tributaria.
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