Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza
Quali sono i criteri di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi europei di coesione nel periodo 2021-2027?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 66/2025 definisce le regole nazionali sull'ammissibilità delle spese per i programmi finanziati dai principali fondi europei a gestione concorrente nel ciclo di programmazione 2021-2027, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo per una transizione giusta (JTF) e altri. Il decreto si applica a tutte le operazioni finanziate nell'ambito di questi programmi, riguardando sia le amministrazioni pubbliche che i beneficiari privati che ricevono cofinanziamenti europei. In pratica, stabilisce quali spese possono essere riconosciute come ammissibili e quindi finanziate con i fondi europei, rimandando ai regolamenti europei specifici per ciascun fondo e prevedendo che l'ammissibilità sia determinata secondo norme nazionali, come previsto dall'articolo 63 del Regolamento UE 2021/1060. Per commercialisti e aziende, è rilevante che le spese ammissibili devono rispettare sia le disposizioni europee che le eventuali condizioni più restrittive previste nei singoli programmi operativi, e che nel caso di aiuti di Stato l'ammissibilità deve essere coerente con le decisioni di autorizzazione della Commissione europea.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2025, n. 66
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 66/2025
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2025, n. 66
## Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' della spesa per i
programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli
altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)
2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo
di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una
transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca
e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo
sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 , relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonchè la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013 , (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ; Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , che istituisce il Fondo per una transizione giusta; Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 ; Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno; Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, l'articolo 63, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali; Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 , che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 ; Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 , che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; Visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 , che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 , che istituisce il Fondo Sicurezza interna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 , recante il regolamento in materia di criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; Ritenuta la rilevanza degli obiettivi della politica di coesione sanciti dall' articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , così come declinati, per il ciclo di programmazione 2021-2027, dagli obiettivi strategici, elencati all' articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060 , e volti a realizzare: un'Europa più competitiva e intelligente; un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio, ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio; un'Europa più connessa; un'Europa più sociale e inclusiva; un'Europa più vicina ai cittadini; Considerato che, allo scopo di promuovere l'attuazione coordinata e armonizzata di tutti i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente, il richiamato regolamento (UE) 2021/1060 ne stabilisce le regole finanziarie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 12 settembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'interno; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 , definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dal Fondo Sicurezza interna (ISF) e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) per il periodo di programmazione 2021-2027, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti di seguito elencati: a) regolamento (UE) 2021/1058 , il «regolamento FESR e Fondo di coesione»; b) regolamento (UE) 2021/1057 , il «regolamento FSE+»; c) regolamento (UE) 2021/1139 , il «regolamento FEAMPA»; d) regolamento (UE) 2021/1059 , il «regolamento Interreg»; e) regolamento (UE) 2021/1056 , il «regolamento JTF»; f) regolamento (UE) 2021/1147 , il «regolamento AMIF»; g) regolamento (UE) 2021/1148 , il «regolamento BMVI»; h) regolamento (UE) 2021/1149 , il «regolamento ISF». 2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell' articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( TFUE ), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel caso di aiuti de minimis, le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche. 3. Le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese previste dal presente regolamento si applicano anche alle spese relative alle operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, sostenuti dal FESR e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea, effettuate sul territorio nazionale, se l'ammissibilità della spesa non è diversamente disciplinata dal regolamento (UE) 2021/1059 nonchè da regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea. 4. Nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorità di gestione individuate ai sensi dell' articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 , in conformità ai programmi approvati con decisione della Commissione europea e ferma restando l'inderogabilità delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilità delle spese per i programmi in esame. 5. Sono fatte salve, laddove previste nei provvedimenti attuativi dei programmi, condizioni più restrittive rispetto alle previsioni di cui al presente decreto. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 , S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti).- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). (Omissis).». - Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 , relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonchè la decisione 2004/585/CE del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2013, n. L 354. - Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013 , (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 , è pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2018, n. L 193. - Il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , che istituisce il Fondo per una transizione giusta, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 , è pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 , recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, l'articolo 63, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 , che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 , è pubblicato nella G.U.U.E. 13 luglio 2021, n. L 247. - Il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 , che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, è pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251. - Il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 , che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, è pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251. - Il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 , che istituisce il Fondo Sicurezza interna, è pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 , recante il regolamento in materia di criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2018, n. 71. Note all'art. 1: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1056 , si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057 , si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1058 , si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1059 , si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060 , si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060 , si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1139 , si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1147 , si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1148 , si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1149 , si vedano le note alle premesse. - Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
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Il DPR 66/2025 è il riferimento principale per chi gestisce programmi cofinanziati da FESR, FSE+, JTF, FEAMPA, AMIF, ISF e BMVI, definendo i criteri di ammissibilità della spesa secondo il Regolamento UE 2021/1060. Consulenti, enti pubblici e beneficiari privati lo consultano per comprendere quali spese sono eleggibili, come gestire gli aiuti di Stato, e quali disposizioni nazionali integrano le regole europee sulla coesione territoriale e gli investimenti pubblici.
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