Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 665/1966
Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita relativo all'indennizzo di interessi italiani, con Protocollo e Scambio di Note, concluso al Cairo il 23 marzo 1965.
Qual è l'oggetto del DPR 665/1966 e quale accordo internazionale disciplina?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 665/1966 è un decreto presidenziale che dà esecuzione in Italia a un accordo internazionale stipulato tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita. L'accordo, concluso al Cairo il 23 marzo 1965, riguarda specificamente l'indennizzo di interessi italiani, ossia il risarcimento di danni e perdite subite da cittadini e imprese italiane in territorio egiziano. Il decreto rappresenta l'atto formale con cui lo Stato italiano recepisce e rende vincolante nel proprio ordinamento giuridico l'accordo bilaterale, conferendogli piena efficacia legale a partire dalla data di entrata in vigore prevista dall'articolo XI dell'accordo stesso. Si tratta di un provvedimento di natura diplomatica e amministrativa, sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dai ministri competenti (Affari Esteri, Tesoro, Commercio con l'Estero, Turismo e Spettacolo), che garantisce il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nei confronti dell'Egitto.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1966, n. 665
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 665/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1966, n. 665
## Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Araba Unita relativo all'indennizzo di interessi italiani, con
Protocollo e Scambio di Note, concluso al Cairo il 23 marzo 1965.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita relativo all'indennizzo di interessi italiani, con Protocollo e Scambi di Note, concluso al Cairo il 23 marzo 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità allo articolo XI dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 aprile 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO - TOLLOY - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 93. - VILLA
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Il DPR 665/1966 disciplina l'esecuzione di accordi internazionali bilaterali e rientra nella categoria dei decreti presidenziali di ratifica di trattati, rilevanti per questioni di diritto internazionale, indennizzi transnazionali e protezione degli interessi economici italiani all'estero. Commercialisti e consulenti che operano in materia di controversie internazionali, espropri e risarcimenti danni a imprese italiane in paesi esteri trovano in questo tipo di normativa il fondamento legale per le procedure di indennizzo e compensazione.
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