Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 669/1983

Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi.

Pubblicato: 10/12/1983 In vigore dal: 01/08/1983 Documento ufficiale

Quali categorie di lavoratori dello spettacolo sono obbligate all'iscrizione all'ENPALS secondo il DPR 669/1983?

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Il DPR 669/1983 estende l'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi. Questo decreto modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 708/1947, inserendo questa categoria tra i lavoratori dello spettacolo già tutelati. La norma riconosce che gli addetti ai totalizzatori, pur operando presso gli ippodromi, svolgono attività riconducibile al settore dello spettacolo e meritano quindi la stessa protezione previdenziale. Il decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, applicandosi a tutti i soggetti che operano come prestatori d'opera presso i totalizzatori degli ippodromi italiani. La disposizione rappresenta un ampliamento della platea dei beneficiari della previdenza sociale nel settore dello spettacolo, equiparando questi lavoratori ad altre categorie già riconosciute come impiegati e operai delle case da gioco, dei cinodromi e degli impianti sportivi.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1983, n. 669

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 669/1983 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1983, n. 669 ## Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , nel quale è prevista la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale, di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo; Ravvisata la necessità di estendere l'obbligo della predetta iscrizione agli addetti ai totalizzatori che operano presso gli ippodromi come prestatori d'opera; Considerata l'opportunità di inserire la predetta categoria di lavoratori dello spettacolo al punto 21 dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , ove già trovano collocazione, fra i dipendenti degli ippodromi, anche gli addetti ai totalizzatori dipendenti dagli ippodromi stessi; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Il punto 21) dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , sostituito dal seguente: 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacolo viaggianti. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 1983 PERTINI SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1983 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 213

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Il DPR 669/1983 è il riferimento normativo per l'iscrizione obbligatoria all'ENPALS, l'ente di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo. La norma riguarda la contribuzione previdenziale, l'estensione della tutela sociale e la classificazione dei prestatori d'opera presso ippodromi, elementi rilevanti per consulenti del lavoro e responsabili risorse umane nel settore dello spettacolo e delle scommesse ippiche.

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