Quali sono le condizioni per il rilascio del certificato di circolazione per merci esportate verso la Grecia quando sono stati utilizzati prodotti temporaneamente importati?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 687/1966 disciplina il regime doganale applicabile alle merci esportate dall'Italia verso la Grecia nel contesto dell'Accordo di associazione tra la CEE e la Grecia. La norma si applica specificamente alle esportazioni di prodotti che sono stati fabbricati utilizzando, in tutto o in parte, materie prime o componenti temporaneamente importati da Paesi terzi (cioè da Stati non appartenenti alla Comunità Economica Europea). Il decreto prevede che per ottenere il certificato di circolazione, necessario per beneficiare del trattamento preferenziale greco, l'esportatore deve pagare un diritto per traffico di perfezionamento secondo quanto stabilito dalla Decisione n. 5/65 del Consiglio di associazione del 26 gennaio 1966. Questo meccanismo consente alle aziende italiane di utilizzare materie prime estere a costi competitivi, purché versino il corrispettivo dovuto, garantendo così il rispetto degli accordi commerciali internazionali e il controllo doganale sulle operazioni di perfezionamento passivo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 687
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 687/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 687
## Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento relativo
alle merci esportate verso la Grecia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'Accordo di associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962, n. 1002 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854 , concernente l'esecuzione della Convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la CEE; Vista la Decisione n. 5/65 del Consiglio di associazione in data 26 gennaio 1966, relativa all'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo di associazione alle merci ottenute negli Stati membri della Comunità nonchè ai prodotti petroliferi ottenuti in Grecia; Visto l'allegato 1 del citato Accordo di associazione e successive modifiche apportate in virtù dell'art. 15 dello Accordo stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 , che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea del 13 febbraio 1960 che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti; Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639 ; Visto l'art. 3 della citata legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo di associazione; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, tesoro, bilancio, industria e commercio, agricoltura e foreste, commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Per le merci esportate verso la Grecia, che siano state ottenute con impiego parziale o totale di prodotti temporaneamente importati da Paesi terzi, il rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della Convenzione di cooperazione amministrativa, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, numero 1854 , è subordinato al pagamento di un diritto per traffico di perfezionamento in conformità della Decisione n. 5/65 , adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966.
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Il DPR 687/1966 è il riferimento normativo per il traffico di perfezionamento, i certificati di circolazione e le operazioni doganali preferenziali verso la Grecia secondo l'Accordo di associazione CEE-Grecia. Esportatori e consulenti doganali lo consultano per comprendere il regime dei diritti di perfezionamento, l'importazione temporanea di materie prime, la Convenzione di cooperazione amministrativa e le modalità di rilascio della documentazione di circolazione delle merci.
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