Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 701/1967
Nozione di origine di alcuni prodotti ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio.
Qual è lo scopo del DPR 701/1967 e come disciplina l'origine dei prodotti nella Convenzione di Yaoundé?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 701/1967 implementa in Italia la Decisione 13/66 del Consiglio di Associazione, modificando le regole sulla determinazione dell'origine dei prodotti per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio firmata a Yaoundé nel 1963. Il decreto sostituisce gli elenchi di merci precedentemente allegati alla Decisione 5/66 (attuata con DPR 943/1966) con nuovi allegati (A, B e C) della Decisione 13/66, aggiornando così i criteri di classificazione doganale e di origine. Questo riguarda principalmente le imprese italiane che commerciano con i paesi africani e malgascio associati alla CEE, poiché determina quali prodotti beneficiano del trattamento preferenziale previsto dalla Convenzione. In pratica, il decreto modifica le liste di merci soggette a regimi doganali speciali, influenzando direttamente le operazioni di import-export e la corretta applicazione dei dazi doganali comuni europei per questi scambi commerciali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1967, n. 701
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 701/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1967, n. 701
## Nozione di origine di alcuni prodotti ai fini dell'applicazione del
Titolo I della Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica
Europea e gli Stati africani e malgascio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406 , che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi relativi alla Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità; Vista la Decisione n. 5/66 del 22 aprile 1966 , relativa alla definizione del concetto "prodotti originari", ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione, e dei metodi di cooperazione amministrativa; Vista la Decisione n. 6/66 del 22 aprile 1966 relativa alla definizione di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaoundè; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 , che da applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti; Visto l'art. 3 della citata legge 20 maggio 1964, n. 406 , che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e dagli atti connessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 943 , concernente la nozione di prodotti originari ed i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione sopracitata; Vista la Decisione 13/66 del 28 ottobre 1966 che apporta modifiche alla Decisione 5/66 del 22 aprile 1966 relativa alla definizione del concetto "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Gli elenchi di merci compresi negli allegati II, III e IV della Decisione del Consiglio di Associazione numero 5/66 del 22 aprile 1966, alla quale è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 943 , sono sostituiti dagli allegati A, B e C alla Decisione n. 13/66 adottata dal Consiglio di Associazione di cui all'articolo 39 della Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio, firmata a Yaoundè il 20 luglio 1963 e ratificata con legge 20 maggio 1964, n. 406 . Tale Decisione fa parte integrante del presente decreto.
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Il DPR 701/1967 è il riferimento normativo italiano per l'applicazione della Convenzione di Yaoundé in materia di origine dei prodotti, dazi doganali e cooperazione amministrativa doganale. Commercialisti e operatori del commercio estero lo consultano per verificare la classificazione tariffaria, l'origine preferenziale delle merci e l'applicazione corretta del regime doganale negli scambi con i paesi africani e malgascio associati alla CEE.
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