Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 727/1974
Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita' e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Quinto provvedimento).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1974, n. 727
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 727/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1974, n. 727
## Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunita' europee
relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati
membri con risorse proprie delle Comunita' e dei regolamenti
comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune,
in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185.
(Quinto provvedimento).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 , in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune; Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità; Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità; Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento n. 2697/70 della commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della sezione garanzia del F.E.O.G.A.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1128 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, n. 853 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 ; Sentita la commissione parlamentare di cui all' articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 , con le modificazioni ed integrazioni stabilite con il presente decreto, possono applicarsi al pagamento di tutte le provvidenze finanziarie, quali integrazioni di prezzo, sovvenzioni, aiuti indennità compensative e premi, disposte dai regolamenti della Comunità economica europea, la cui erogazione sia affidata alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e sia effettuata con le anticipazioni finanziarie della Comunità stessa. Per le provvidenze per le quali gli atti definitori delle domande presentate dagli interessati sono adottati direttamente dall'A.I.M.A., restano invariate le funzioni di controllo preventivo, su tali atti, dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all' art. 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303 .
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