Come viene ripartita l'imposta di ricchezza mobile tra la Regione Sardegna e lo Stato per i dipendenti di stabilimenti situati in Sardegna?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 780/1972 disciplina la ripartizione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi da lavoro dipendente nel territorio sardo, applicando il principio della territorialità della fonte di reddito. Per le imprese con sede centrale fuori dalla Sardegna ma con stabilimenti nell'isola, il 90% dell'imposta spetta alla Regione Sardegna e il 10% allo Stato, iscritti nei ruoli dell'ufficio delle imposte dirette del distretto dove si trova lo stabilimento. Viceversa, per le imprese con sede centrale in Sardegna ma stabilimenti fuori dall'isola, l'intera imposta sui dipendenti di tali stabilimenti spetta allo Stato. Per i dipendenti della sede centrale e degli stabilimenti situati in Sardegna, il 90% dell'imposta compete alla Regione. Questo meccanismo riflette l'autonomia finanziaria della Sardegna come regione a statuto speciale, garantendole risorse fiscali proporzionate alla presenza di attività economiche nel suo territorio.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972, n. 780
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 780/1972
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972, n. 780
## Norme di attuazione dello statuto regionale sardo in materia di
ricchezza mobile riscossa nell'ambito del territorio regionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ; Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto; Udito il parere del Consiglio regionale sardo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Articolo unico L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti o impianti, situati nel territorio della Sardegna, delle imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori di detto territorio, spetta alla regione limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti o impianti. Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nel territorio della Sardegna e stabilimenti e impianti fuori di detto territorio, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti e impianti predetti spetta per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti o impianti. L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti della sede centrale e degli stabilimenti o impianti situati nel territorio della regione spetta alla regione medesima limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 ottobre 1972 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 9. - CARUSO
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Il decreto attua lo Statuto speciale della Sardegna in materia di ricchezza mobile, disciplinando la ripartizione tra Regione e Stato dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare la territorialità dello stabilimento, la sede centrale dell'impresa e l'applicazione della quota del 90% regionale per corretta iscrizione nei ruoli delle imposte dirette.
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