Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 807/1960

Determinazione della misura dei contributi relativi alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1960.

Pubblicato: 17/08/1960 In vigore dal: 02/06/1960 Documento ufficiale

Quali sono i contributi di assicurazione malattia stabiliti per i coltivatori diretti nel 1960 e come variano per provincia?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica 807/1960 determina la misura dei contributi relativi all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1960, applicandosi a livello nazionale con differenziazione territoriale. La normativa riguarda i coltivatori diretti iscritti alle Casse mutue di malattia, stabilendo un contributo per ogni giornata di lavoro accertata secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 1938. Il decreto prevede un sistema di contribuzione progressiva che varia da un minimo di L. 10 per giornata (province del Sud come Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Potenza, Reggio Calabria) fino a un massimo di L. 48 per giornata (province del Nord e Centro come Ascoli Piceno, Belluno, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Pesaro, Piacenza, Pisa, Massa Carrara, Ravenna, Varese, Venezia). Questo sistema differenziato rifletteva le diverse condizioni economiche e produttive delle varie regioni italiane nel 1960, con contributi intermedi per le province centrali e settentrionali.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1960, n. 807

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 807/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1960, n. 807 ## Determinazione della misura dei contributi relativi alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1960. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Visti gli articoli 22, lettera b) e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ; Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 ; Visto l' art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell' art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ; Sentita la Commissione centrale di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1 Per l'anno 1960, il contributo di cui all' art. 22, lettera b) della legge 22 novembre 1954, n. 1136 , è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , nelle misure seguenti: L. 10 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Potenza, Reggio Calabria; L. 12 per le province di Aosta, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vicenza; L. 14 per la provincia di Nuoro; L. 18 per la provincia di Gorizia; L. 22 per le province di Treviso e Viterbo; L. 24 per le province di Alessandria, Frosinone e Novara; L. 26 per la provincia di Pavia; - L. 27 per la provincia di Verona; L. 28 per le province di Ferrara e Rovigo; L. 30 per le province di Bolzano, Cagliari, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Modena, Rieti, Roma, Sassari, Sondrio, Terni, Udine; L. 31 per la provincia di Vercelli; L. 32 per le province di Cremona e Trento; L. 33 per la provincia di Bergamo; L. 34 per la provincia di Brescia; L. 36 per le province di Ancona, Forlì, Macerata, Milano e Parma; L. 40 per le province di Arezzo, Como, Padova e Savona; L. 42 per le province di Firenze, Perugia, Pistoia e Siena; L. 44 per la provincia di Bologna; L. 45 per la provincia di Mantova; L. 48 per le province di Ascoli Piceno, Belluno, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Pesaro, Piacenza, Pisa, Massa Carrara, Ravenna, Varese, Venezia.

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Il decreto riguarda i contributi previdenziali per l'assicurazione malattia, la previdenza sociale agricola e il sistema delle Casse mutue di malattia per coltivatori diretti. È rilevante per chi studia la storia della protezione sociale in agricoltura, il sistema contributivo differenziato per provincia e l'evoluzione della previdenza obbligatoria nel settore primario italiano.

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