Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 818/1957
Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952,
n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Cosa stabilisce il DPR 818/1957 riguardo all'obbligo assicurativo per i lavoratori oltre i 60 anni di età?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 818/1957 è un decreto di attuazione della legge 218/1952 che disciplina le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. La norma principale (articolo 1) stabilisce che i lavoratori dipendenti devono continuare a essere assicurati presso gli enti previdenziali anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. Questo significa che il rapporto di lavoro subordinato non si interrompe automaticamente al compimento di tali età, e il lavoratore rimane coperto dalle assicurazioni obbligatorie. La disposizione si applica sia ai lavoratori che continuano l'attività retribuita sia a coloro che la iniziano dopo il compimento dell'età indicata. La norma estende questa protezione anche alle lavoratrici a domicilio e alle addette ai servizi familiari per quanto riguarda i contributi relativi alla tutela della maternità, garantendo così una copertura previdenziale più ampia e continuativa indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 818/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818
## Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952,
n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Le persone soggette alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria in base alle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano l'attività retribuita alle dipendenze altrui dopo il compimento del 60° anno di età se uomini e del 55° se donne. La disposizione relativa all'età di cui al precedente comma si applica anche ai fini del pagamento dei contributi previsti dall'art. 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860 , per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari.
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Il DPR 818/1957 è il riferimento normativo per l'assicurazione obbligatoria in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché per la disciplina dei contributi previdenziali oltre l'età pensionabile. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per verificare gli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi, la continuità della copertura previdenziale, e le specifiche regole per lavoratrici madri e addette ai servizi familiari.
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