Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 833/1975
Variazione delle retribuzioni medie mensili da valere per il calcolo dei contributi e delle pensioni per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Qual è l'oggetto del DPR 833/1975 e a quale personale si applica la variazione delle retribuzioni?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 833/1975 disciplina l'adeguamento delle retribuzioni medie mensili utilizzate per il calcolo dei contributi previdenziali e delle pensioni nel settore marittimo. La norma si applica specificamente al personale di ruolo impiegato sulle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Il decreto stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1974, le retribuzioni medie mensili devono essere maggiorate del 9,8% con arrotondamento a 1.000 lire, allineando così il trattamento economico di questo personale a quello degli altri iscritti alla medesima gestione previdenziale. Questa variazione era necessaria per garantire parità di trattamento contributivo e pensionistico, in conformità alle disposizioni della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che aveva già previsto aumenti analoghi per gli altri marittimi. La misura rappresenta un intervento di adeguamento retributivo retroattivo, con effetti sia sul calcolo dei contributi versati che sulla determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. 833
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 833/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. 833
## Variazione delle retribuzioni medie mensili da valere per il calcolo
dei contributi e delle pensioni per il personale di ruolo delle navi
traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 24 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , in forza del quale la retribuzione assoggettabile al contributo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è fissata dalle stesse tabelle medie mensili valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla medesima gestione ed è variata, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 della legge n. 658 sopra citata, ora sostituito dall' art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1974 che ha stabilito, tra l'altro, in attuazione del combinato disposto dell'art. 7, penultimo comma e dell'art. 15, decimo comma, della legge n. 27 predetta, l'ulteriore aumento, a decorrere dal 1 gennaio 1974, delle retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge n. 27 sopra indicata, valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi, nella misura del 9,8 per cento con arrotondamento a 1000; Considerato che per effetto del combinato disposto dell' art. 24 della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 sopra citato, si rende necessario procedere alla maggiorazione delle retribuzioni medie mensili da valere per la determinazione dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in misura pari all'aumento disposto per le stesse retribuzioni ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli altri iscritti alla medesima gestione; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1974, le retribuzioni medie mensili di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , da valere per il calcolo dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono ulteriormente maggiorate nella misura del 9,8 per cento con arrotondamento a 1000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 aprile 1975 LEONE TOROS - GIOIA - MARTINELLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 32
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Il DPR 833/1975 è il riferimento normativo per la gestione marittimi della previdenza marinara, affrontando tematiche di retribuzioni medie mensili, calcolo dei contributi previdenziali e determinazione delle pensioni per il personale ferroviario impiegato in navigazione. Consulenti del lavoro e responsabili della previdenza aziendale lo consultano per questioni relative a scaglioni retributivi, aliquote contributive e adeguamenti pensionistici nel settore dei trasporti marittimi.
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