Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 88/1959
Determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 5, numeri 1) e 2), della legge 21 marzo 1958, n. 335, per il finanziamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.
Quale percentuale di contributi deve versare l'INAIL all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro secondo il DPR 88/1959?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 88/1959 stabilisce i contributi che l'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e le Casse marittime devono versare all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro. La norma si applica al finanziamento di questa associazione, che fornisce assistenza ai lavoratori mutilati e invalidi a causa di infortuni sul lavoro. Per l'anno 1958, il decreto fissa il contributo nella misura dello 0,20% dei contributi incassati dall'INAIL per le gestioni industriale e agricola, nonché dalle Casse marittime per la gestione dell'assicurazione infortuni. Questo meccanismo rappresenta un sistema di solidarietà obbligatoria attraverso il quale gli enti assicurativi destinano una quota dei premi riscossi al sostegno dell'associazione, garantendo risorse stabili per l'assistenza ai mutilati e agli invalidi del lavoro.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1959, n. 88
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 88/1959
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1959, n. 88
## Determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 5, numeri 1)
e 2), della legge 21 marzo 1958, n. 335, per il finanziamento
dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 5, comma primo, numeri 1) e 2), e secondo, della legge 21 marzo 1958, n. 335 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 I contributi di cui all' art. 5, comma primo, numeri 1) e 2), della legge 21 marzo 1958, n. 335 , dovuti alla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse marittime, sono determinati, per l'anno 1958, nella misura dello 0,20 per cento dei contributi incassati dal predetto Istituto, per le gestioni industriale ed agricola, e dalle succitate Casse marittime per la gestione assicurazione infortuni sul lavoro.
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Il DPR 88/1959 disciplina i contributi dovuti all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro secondo la legge 335/1958, interessando INAIL, Casse marittime e la gestione dei contributi previdenziali. La norma è rilevante per commercialisti e aziende che devono contabilizzare i versamenti obbligatori alle gestioni industriale, agricola e marittima, nonché per la corretta determinazione delle aliquote contributive e della previdenza obbligatoria.
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