Cosa stabilisce il DPR 887/1961 riguardo al trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura nella provincia di Frosinone?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 887/1961 recepisce e rende obbligatorio un accordo collettivo stipulato il 18 giugno 1959 tra le organizzazioni datoriali (Unione degli Industriali - Sezione Trebbiatori) e le organizzazioni sindacali (CGIL e CISL) per la provincia di Frosinone. Il decreto si applica specificamente alle aziende che esercitano attività di trebbiatura dei cereali a macchina per conto terzi, disciplinando i rapporti di lavoro di tutti i lavoratori impiegati in questa attività. Il provvedimento stabilisce che i minimi di trattamento economico e normativo previsti dall'accordo collettivo diventano inderogabili e vincolanti per tutte le aziende del settore, indipendentemente da eventuali accordi individuali. Questo significa che nessun datore di lavoro può offrire condizioni inferiori a quelle fissate dall'accordo, garantendo così una tutela uniforme a livello provinciale per una categoria di lavoratori stagionali e specializzati.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 887
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 887/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 887
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti
alla trebbiatura della provincia di Frosinone.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Frosinone, l'accordo collettivo 18 giugno 1959, da valere per le aziende esercenti la trebbiatura dei cereali a macchina per conto terzi, stipulato tra l'Unione degli Industriali - Sezione Trebbiatori - e la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.); Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Frosinone, in data 10 febbraio 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali è stato stipulato per la provincia di Frosinone l'accordo collettivo 18 giugno 1959, per le aziende esercenti la trebbiatura dei cereali a macchina per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai lavori di trebbiatura, considerati nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Frosinone. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 53. - DI PRETORO
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Il DPR 887/1961 rappresenta un esempio di decreto di recepimento di accordi collettivi nel settore agricolo, rilevante per comprendere la disciplina del lavoro stagionale, i minimi salariali inderogabili e la vincolatività degli accordi sindacali. Consulenti del lavoro e aziende agricole lo consultano per verificare gli obblighi contrattuali, la corretta classificazione dei lavoratori a trebbiatura e il rispetto dei trattamenti economici minimi nel settore della meccanizzazione agricola.
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