Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 90/1980
Esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennita' di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978.
Qual è l'oggetto del DPR 90/1980 e quali sono le parti coinvolte nell'accordo sulla disoccupazione dei lavoratori frontalieri?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 90/1980 è un decreto che dà esecuzione a un accordo internazionale stipulato tra Italia e Svizzera il 12 dicembre 1978 a Berna. L'accordo riguarda specificamente la retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, cioè coloro che lavorano in un paese ma risiedono nell'altro. Il decreto autorizza il Governo italiano a dare piena ed intera esecuzione all'accordo, al relativo protocollo, allo scambio di note e all'accordo amministrativo allegati. L'accordo entra in vigore secondo quanto stabilito dall'articolo 16 dell'accordo stesso e dall'articolo 11 dell'accordo amministrativo. In pratica, il decreto consente all'Italia di applicare le disposizioni convenzionali relative al rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate ai lavoratori frontalieri, disciplinando così le responsabilità finanziarie tra i due Stati. Questo tipo di accordo è rilevante per le aziende che impiegano lavoratori frontalieri, poiché definisce chiaramente quale Stato è responsabile del pagamento delle indennità di disoccupazione e come avviene la compensazione finanziaria tra i due paesi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1980, n. 90
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 90/1980
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1980, n. 90
## Esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione
finanziaria in materia di indennita' di disoccupazione per i
lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo
amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'art. 16 dell'accordo e dell'art. 11 dell'accordo amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1980 PERTINI COSSIGA - RUFFINI - REVIGLIO - PANDOLFI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1980 Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 24
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