Decreto del Presidente della Repubblica Internazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 912/1957

Esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande d'indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia.

Pubblicato: 18/10/1957 In vigore dal: 08/07/1957 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Decreto del Presidente della Repubblica 912/1957 e quale accordo internazionale disciplina?

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Il DPR 912/1957 è un decreto di esecuzione che dà attuazione in Italia a un Memorandum d'intesa sottoscritto tra il Governo italiano e il Governo del Regno Unito il 29 marzo 1957 a Roma. L'accordo riguarda specificamente le domande di indennizzo presentate da cittadini britannici sulla base dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. Si tratta quindi di una normativa di carattere internazionale che regola i risarcimenti dovuti a soggetti stranieri per danni subiti durante il conflitto mondiale. Il decreto rappresenta l'impegno dell'Italia nel rispettare gli obblighi derivanti dal Trattato di pace del 1947, traducendoli in norme interne vincolanti. La competenza è stata affidata congiuntamente al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero del Tesoro, evidenziando sia l'aspetto diplomatico che quello finanziario della questione.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1957, n. 912

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 912/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1957, n. 912 ## Esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande d'indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 , che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande di indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia.

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