Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 930/1959

Misura dei contributi relativi all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1959.

Pubblicato: 12/11/1959 In vigore dal: 02/09/1959 Documento ufficiale

Quali sono i contributi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti stabiliti per l'anno 1959 e come variano per provincia?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica 930/1959 fissa i contributi obbligatori per l'assicurazione malattia dei coltivatori diretti, calcolati per ogni giornata di lavoro accertata secondo le modalità previste dal regio decreto 1938. I contributi variano significativamente a seconda della provincia di appartenenza, riflettendo probabilmente differenze economiche territoriali e costi della vita. Le province sono suddivise in fasce di contribuzione che vanno da un minimo di 10 lire (province meridionali come Agrigento, Potenza, Reggio Calabria) fino a un massimo di 48 lire (province settentrionali come Como, Genova, Livorno, Varese). Questa articolazione geografica rappresenta un sistema di contribuzione differenziato che tiene conto delle capacità economiche regionali e della struttura del settore agricolo nelle diverse aree del territorio nazionale.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 930

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 930/1959 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 930 ## Misura dei contributi relativi all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1959. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 22, lettera b) , e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ; Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 ; Visto l' art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell' art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ; Sentita la Commissione centrale di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Per l'anno 1959, il contributo di cui all' art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136 , è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2138 , nelle misure seguenti: L. 10 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Nuoro, Potenza, Reggio Calabria; L. 12 per le province di Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Bolzano, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vercelli, Vicenza; L. 18 per le province di Bergamo, Brescia, Cagliari, Gorizia, Macerata, Mantova, Pesaro, Udine; L. 22 per le province di Rovigo, Treviso, Viterbo; L. 21 per le province di Ancona, Cremona, Forli, Frosinone, Grosseto, Parma, Pavia, Piacenza, Roma, Siena, Terni, Verona; L. 30 per le province di Bologna, Massa Carrara, L'Aquila, Modena, Pistoia, Rieti, Savona, Sondrio; L. 32 per la provincia di Trento; L. 36 per le province di Arezzo, Belluno, Firenze, Imperia, La Spezia, Milano, Padova, Ravenna; L. 42 per le province di Perugia e Venezia; L. 48 per le province di Como, Genova, Livorno, Lucca, Pisa, Varese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1959 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI - TAVIANI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 3. - VILLA

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Il decreto riguarda i contributi previdenziali per l'assicurazione malattia, un istituto di protezione sociale per i lavoratori autonomi agricoli. La normativa si applica ai coltivatori diretti secondo quanto previsto dalla legge 1136/1954 sulla previdenza agricola, e rappresenta un elemento fondamentale della storia della previdenza sociale italiana nel settore primario. Commercialisti e consulenti del lavoro consultano questo tipo di decreti per comprendere l'evoluzione storica dei contributi previdenziali e assistenziali nel comparto agricolo.

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