Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 943/1966
Nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione
amministrativa al fini dell'applicazione del Titolo I della
Convenzione di Associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli
Stati africani e malgascio.
Quali sono le disposizioni del DPR 943/1966 in materia di "prodotti originari" e cooperazione amministrativa doganale nell'ambito della Convenzione di Yaoundé?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 943/1966 disciplina l'applicazione in Italia della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963. Il decreto recepisce due decisioni fondamentali del Consiglio di Associazione (Decisioni n. 5/66 e n. 6/66 del 22 aprile 1966) che definiscono il concetto di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione e stabiliscono i metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale. La normativa si applica al regime degli scambi commerciali tra l'Italia e i paesi africani e malgascio associati alla CEE, disciplinando quali prodotti possono beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall'accordo. Per le aziende italiane che operano nel commercio con questi paesi, il decreto è rilevante per determinare l'origine dei prodotti, le procedure doganali da seguire e i vantaggi tariffari applicabili. La cooperazione amministrativa doganale prevista riguarda i controlli, la documentazione necessaria e gli scambi informativi tra le amministrazioni doganali dei paesi contraenti per garantire l'applicazione corretta delle preferenze commerciali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 943
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 943/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 943
## Nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione
amministrativa al fini dell'applicazione del Titolo I della
Convenzione di Associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli
Stati africani e malgascio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406 , che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi relativi alla Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità; Vista la delega di competenza conferita al Comitato di Associazione, in base all'art. 47 della Convenzione di Associazione, nella seconda Sessione del Consiglio di Associazione svoltasi il 7 aprile 1965 per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione medesima; Vista la Decisione n. 5-66 del 22 aprile 1966 , relativa alla definizione del concetto "prodotti originari", ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione, e dei metodi di cooperazione amministrativa; Vista la Decisione n. 6-66 del 22 aprile 1966 relativa alla definizione di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaoundè Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 , che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea del 13 febbraio 1960 che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la Tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti; Visto l'art. 3 della citata legge 20 maggio 1964, n. 406 , che conferisce al Governo la delega ad emanare, fine alla scadenza prevista dall'art. 59 della Convenzione di Associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e dagli Atti connessi; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, industria e commercio, agricoltura e foreste, commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Per l'attuazione del regime degli scambi commerciali previsto dalla Convenzione di Associazione firmata a Yaoundè il 20 luglio 1963 e ratificata con legge 20 maggio 1964, n. 406 , si applicano le disposizioni di cui alle seguenti Decisioni che, fanno parte integrante del presente decreto: a) Decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione, relativa alla definizione del concetto di prodotti originari ai fini della applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione e dei metodi di cooperazione amministrativa; b) Decisione 6/66 del Consiglio di Associazione, relativa alla definizione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaoundè.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 943/1966 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 943/1966 è il riferimento normativo italiano per l'applicazione della Convenzione di Yaoundé in materia di origine dei prodotti, dazi doganali preferenziali e cooperazione amministrativa doganale. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a certificazione di origine, classificazione tariffaria, regimi preferenziali e procedure di controllo doganale nei rapporti commerciali con i paesi africani e malgascio associati.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.