Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 98/1955

Determinazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la previdenza di dirigenti di aziende industriali.

Pubblicato: 26/03/1955 In vigore dal: 10/01/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1955, n. 98

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 98/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1955, n. 98 ## Determinazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la previdenza di dirigenti di aziende industriali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, sulla quale va calcolato il contributo per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sono stabiliti rispettivamente in L. 1.261.000 e L. 3.289.000 annue. ((1)) Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 10 gennaio 1955 EINAUDI SCELBA - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 126. - CARLOMAGNO ------------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 4 dicembre 1956, n. 1600 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 98 , sono portati, rispettivamente, a L. 1.491.750 e lire 4.485.000 annue."

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