Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 104/2020
Art. 110 del decreto–legge n. 104 del 2020 – rivalutazione – riserva in sospensione d'imposta in parte affrancata – scissione – modalità di ripartizione
Riferimento normativo
Art. 110 del decreto–legge n. 104 del 2020 – rivalutazione – riserva in sospensione d'imposta in parte affrancata – scissione – modalità di ripartizione - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 17/2024
OGGETTO: Art. 110 del decreto–legge n. 104 del 2020 – rivalutazione – riserva
in sospensione d'imposta in parte affrancata – scissione – modalità di
ripartizione.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito, ''Istante'') chiede chiarimenti in ordine all'interpretazione
dell'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di 'Rivalutazione generale dei beni
d'impresa e delle partecipazioni 2020'', per quanto concerne le modalità di ripartizione
in sede di scissione delle riserve in sospensione d'imposta in parte affrancate.
In particolare, l'Istante dichiara di aver rivalutato con riconoscimento anche
fiscale, ai sensi del richiamato articolo 110 del decretolegge n. 104 del 2020, nel bilancio
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chiuso al 31 dicembre 2020, alcune immobilizzazioni, tra le quali un fabbricato e un
terreno di proprietà, oltre ad alcuni impianti e macchinari.
Il saldo attivo di rivalutazione iscritto a fronte di detta rivalutazione (indicato
in bilancio per l'importo di euro xxx, al netto della relativa imposta sostitutiva del 3
per cento) è stato parzialmente affrancato, mediante applicazione della corrispondente
imposta sostitutiva pari al 10 per cento, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del decreto
legge n. 104 del 2020, per l'importo complessivo di euro xxx.
L'Istanza evidenzia che sta ''valutando l'opportunità di perfezionare una
operazione di scissione parziale proporzionale mediante attribuzione di alcuni elementi
patrimoniali attivi e passivi ad una società di nuova costituzione [di seguito, ''Newco'']
[allo scopo] [...] di separare dalla componente propriamente industriale [...] quella
esclusivamente patrimonialefinanziaria [...] la cui misura sta diventando sempre più
rilevante e la cui gestione ed organizzazione risponde a logiche e criteri assolutamente
divergenti''.
Al riguardo, l'Istante precisa che ''per effetto della scissione, il patrimonio netto
della Società scindenda [n.d.r., Istante] sarà ridotto a servizio della scissione [...] in
misura pari ad euro xxx attingendo proporzionalmente alle riserve di capitale ed alle
riserve di utili, salvo vincoli normativi delle singole poste [e che] conseguentemente, il
capitale sociale della Società scindenda non subirà alcuna variazione''.
Con la documentazione integrativa pervenuta in data [...], l'Istante ha dichiarato
di aver realizzato la prospettata operazione di scissione in data [...].
L'atto di scissione, prodotto con la richiamata documentazione integrativa,
prevede in generale per la società scissa l'applicazione del criterio proporzionale ma
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deroga espressamente nel caso della riserva di rivalutazione: ''B) SOCIETA' SCISSA
ALFA'' (i) a seguito e per effetto della scissione e dell'assegnazione alla società
beneficiaria di parte del suo patrimonio, il patrimonio netto contabile della società
scissa si riduce di un importo pari ad euro xxx [...]) mediante la proporzionale riduzione
delle riserve di capitale e delle riserve di utili e fatti salvi i vincoli normativi delle singole
poste che vengono, pertanto, mantenuti (es: riserva di rivalutazione)''.
Tanto premesso, l'Istante chiede di sapere:
(i) in base a quale criterio debba essere attribuito l'affrancamento parziale di
euro xxx all'interno dell'unico saldo attivo di rivalutazione astrattamente formato da due
saldi attivi di rivalutazione, in funzione delle due categorie omogenee di beni sottoposti
a rivalutazione, ovvero ''terreni e fabbricati'' e ''impianti e macchinari'' (di seguito,
''Quesito sub 1)'');
(ii) quale criterio debba ''essere adottato per ricostituire le riserve in capo alla
costituenda società beneficiaria della scissione (Newco) tenuto conto che:
a. tra gli elementi attribuiti alla Newco è incluso anche il fabbricato ed il terreno
oggetto di rivalutazione [...] ma non gli impianti ed i macchinari ugualmente rivalutati
che resterebbero in capo ad ALFA;
b. nel patrimonio netto della società scindenda [n.d.r., Istante] è presente anche
il saldo attivo di rivalutazione generato parzialmente dalla rivalutazione del fabbricato
e del terreno di cui alla precedente lett. a., il quale (saldo attivo di rivalutazione) a sua
volta è stato parzialmente affrancato mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del
10% ex art. 110, c. 3, D.L. 104/2020'' (di seguito, ''Quesito sub 2)'').
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In relazione al Quesito sub 1), l'Istante ritiene che il parziale affrancamento
del saldo attivo di rivalutazione debba essere distribuito proporzionalmente tra i due
''astratti'' saldi attivi di rivalutazione imputabili alle due distinte categorie omogenee di
beni rivalutati, ossia, il fabbricato e il terreno, da un lato, e gli impianti e macchinari
dall'altro.
In merito al Quesito sub 2), l'Istante, dopo aver richiamato le norme e la prassi
in materia di trasferimento delle riserve in sospensione di imposta in caso di operazioni
di scissione, ritiene che il saldo attivo di rivalutazione in sospensione di imposta ossia,
la parte non affrancata debba essere assegnato in base al criterio specifico, ossia debba
essere assegnato alla beneficiaria della scissione, alla quale sono parimenti attribuiti
alcuni beni che hanno generato la rivalutazione medesima, non essendo ancora decorso
il c.d. periodo di sorveglianza.
Tuttavia, siccome il saldo attivo di rivalutazione in sospensione di imposta è stato
originato sia da beni rivalutati assegnati alla beneficiaria, sia da beni rivalutati che restano
in capo all'Istante (scissa), la beneficiaria dovrà ricostruire il saldo attivo di rivalutazione
in sospensione di imposta limitatamente alla parte imputabile ai beni rivalutati assegnati
per effetto della scissione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si rappresenta che con la presente risposta si esprime
esclusivamente un parere di tipo interpretativo attinente ai dubbi sollevati con i quesiti
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formulati in relazione al regime di rivalutazione di cui all'articolo 110 del decretolegge
n. 104 del 2020.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi presentati dall'Istante,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nella relativa
documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità, completezza e
concretezza e non riguarda né la sussistenza dei requisiti necessari per accedere alla
disciplina della rivalutazione e dell'affrancamento in argomento né la verifica della
corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'Istante. Lo stesso, inoltre,
esula da ogni valutazione sulla correttezza degli importi contabili, economici e fiscali
indicati nell'istanza e sull'an e sul quantum della riserva di rivalutazione in sospensione
dell'Istante e di quelle ricostruite a seguito della rappresentata scissione. Resta pertanto
impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria sui
predetti aspetti.
Giova ricordare che l'articolo 110 del decretolegge n. 104 del 2020 consentiva ai
soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (di seguito, ''TUIR''), che non adottano i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio, di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti
dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione doveva essere
eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e annotata
nel relativo inventario e nella nota integrativa.
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In relazione all'oggetto della rivalutazione, come evidenziato nella circolare n.
6/E del 1° marzo 2022, il comma 2 del citato articolo 110, a differenza delle precedenti
leggi di rivalutazione, consentiva di rivalutare anche singoli beni mobili o immobili
(ammortizzabili e non ammortizzabili) e non necessariamente tutti quelli appartenenti
alla medesima categoria omogenea ma non ammetteva una rivalutazione parziale degli
stessi (cfr., parte I, par. 2.4., della citata circolare n. 6/E)
Il successivo comma 4 disponeva che, ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il maggior valore attribuito ai beni
in sede di rivalutazione decorreva dall'esercizio successivo a quello in cui la stessa è stata
eseguita, ed era effettuato mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
L'articolo 110, comma 3, del decretolegge n. 104 del 2020 consentiva di
affrancare, in tutto o in parte, la riserva vincolata al regime di sospensione di imposta
per effetto della rivalutazione versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'IRAP e delle eventuali addizionali nella misura del 10 per cento del suo ammontare,
rendendola, in tal modo, disponibile agli usi civilisticamente consentiti (tra cui la
distribuzione ai soci, senza oneri impositivi aggiuntivi in capo alla società distributrice).
Il comma 7 del menzionato articolo 110 statuiva, infine, l'applicazione ''in quanto
compatibili'' delle disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre
2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 13 aprile
2001, n. 162 nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
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delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311'', relative ai precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento.
Tanto premesso, con riferimento al Quesito sub 1), l'Istante chiede
sostanzialmente a quale parte ideale dell'originario saldo attivo di rivalutazione attribuire
l'affrancamento parziale effettuato.
Considerato come sopra evidenziato che la rivalutazione ex articolo 110
del decretolegge n. 104 del 2020 poteva essere effettuata anche per singoli asset
ma esclusivamente per il loro intero valore e che l'affrancamento ivi previsto del
corrispondente saldo attivo poteva avvenire indistintamente anche in misura parziale, si
ritiene che l'affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione effettuato dall'Istante
vada ripartito in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto della
rivalutazione medesima.
In altri termini, l'importo oggetto di affrancamento andrà a ridurre l'ammontare
del saldo attivo di rivalutazione idealmente attribuibile ai singoli asset oggetto di
rivalutazione, in proporzione all'ammontare del maggior valore rivalutato degli stessi.
Con riferimento al Quesito sub 2), l'Istante chiede di sapere quale sia la corretta
modalità di ricostituzione, nell'ambito della prospettata scissione parziale, della riserva
di rivalutazione in sospensione di imposta iscritta in bilancio in relazione all'immobile
strumentale di proprietà della società e del terreno.
Secondo la regola generale fissata dall'articolo 173, comma 9, primo periodo, del
TUIR, le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa
debbono essere ricostituite dalle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio
netto contabile trasferito. In deroga alla predetta regola, il successivo terzo periodo del
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comma 9 prevede che ''se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano
specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite
dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi''.
Nel caso in esame, essendo l'operazione di scissione rappresentata stata effettuata
nel corso del c.d. periodo di sorveglianza previsto dall'articolo 110 del decretolegge n.
104 del 2020, nei confronti dell'anzidetta riserva di rivalutazione si applicherà il criterio
specifico di ripartizione previsto dal terzo periodo del citato comma 9 (ossia, detta
riserva andrà ricostituita in relazione ai beni rivalutati, rispettivamente, attribuiti alla
beneficiaria e rimasta alla scissa). Naturalmente, l'importo della riserva in sospensione
da ricostruire in capo alla beneficiaria sarà pari all'ammontare dell'originario saldo attivo
di rivalutazione idealmente attribuibile agli asset trasferiti per effetto della scissione,
al netto della quota affrancata individuata secondo il criterio indicato nella risposta al
Quesito sub 1); di conseguenza, la riserva in sospensione in capo alla scissa si ridurrà
corrispondentemente.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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