Credito d'imposta per l'acquisto di macchinari nuovi Industria 4.0 – art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 – prenotazione – oneri accessori non preventivabili – efficacia – limiti
Come si determina il credito d'imposta per investimenti in macchinari Industria 4.0 quando gli oneri accessori non erano preventivabili al momento della prenotazione?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce come applicare il credito d'imposta 4.0 (disciplinato dall'articolo 1, commi 1051-1063, della legge 178/2020) quando un'impresa effettua investimenti in beni strumentali nuovi con oneri accessori non stimabili in fase di progettazione. Nel caso esaminato, l'impresa aveva prenotato un impianto nel 2021 versando il 20% di acconto, ma durante la realizzazione nel 2022 ha sostenuto costi idraulici aggiuntivi non preventivabili. L'Agenzia stabilisce che gli oneri accessori non prevedibili originariamente, sostenuti nel 2022, devono essere assoggettati alla disciplina vigente nell'anno di effettivo sostenimento (40% anziché 50%), applicando il principio della competenza secondo l'articolo 109 del TUIR. Questo significa che il costo dell'impianto originario prenotato nel 2021 mantiene l'aliquota del 50%, mentre i costi accessori emersi nel 2022 beneficiano dell'aliquota del 40%, con calcolo separato per ciascun bene e servizio secondo le regole generali di imputazione temporale.
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Riferimento normativo
Credito d'imposta per l'acquisto di macchinari nuovi Industria 4.0 – art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 – prenotazione – oneri accessori non preventivabili – efficacia – limiti - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 60/2025
OGGETTO: credito d'imposta per l'acquisto di macchinari nuovi Industria 4.0 – art.
1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 – prenotazione –
oneri accessori non preventivabili – efficacia – limiti
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.r.l. (di seguito, ''Istante'') presenta un'istanza di interpello ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000 per chiedere chiarimenti
in merito all'applicazione del credito d'imposta per l'acquisto di macchinari nuovi
Industria 4.0 (di seguito, ''Credito d'imposta 4.0''), previsto dall'articolo 1, commi da
1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, ''legge di bilancio 2021''),
alla fattispecie di seguito rappresentata.
L'Istante, esercente l'attività di [...], dichiara:
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di aver stipulato un contratto per la realizzazione nell'anno 2021 di un impianto
4.0 per la produzione di [...] (di seguito, ''Impianto [...]'' o ''Impianto), del tipo [...],
destinato a sostituire il vecchio impianto di produzione [...], per l'importo complessivo
inizialmente stimato in euro [...] (oltre IVA);
di aver versato entro l'anno 2021 un acconto pari al 20% della predetta somma,
ossia euro [...] (oltre IVA);
che l'accordo con il fornitore si è formalizzato mediante l'accettazione di
quest'ultimo.
L'Istante riferisce che i lavori di realizzazione dell'Impianto sono cominciati
nell'anno 2022 e terminati entro il 31 dicembre dello stesso anno e che nel medesimo
anno ne è stata realizzata l'interconnessione e redatta perizia asseverata da parte di un
tecnico qualificato (che ha dichiarato l'avvenuta interconnessione).
L'Istante fa presente di aver deciso, nel corso della realizzazione dell'Impianto
(durante l'esercizio 2022), di effettuare un ulteriore investimento 4.0, acquistando un
macchinario (di seguito, ''MACCHINARIO 2''), che, pur essendo collegato all'Impianto
[...] originario, costituisce un elemento a sé stante, che arricchisce la medesima linea
produttiva.
L'Istante precisa che:
il MACCHINARIO 2 non è indispensabile rispetto alla completezza del primo
investimento programmato, essendo autonomo rispetto all'Impianto [...], al quale è
funzionalmente collegato solamente per opportunità logistiche;
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mentre l'Impianto [...] è destinato alla produzione dell'olio come alimento, il
MACCHINARIO 2 è un macchinario atto a recepire il [...] e a prepararlo all'utilizzo [...],
in modo da renderlo più facilmente fruibile nella successiva fase di [...];
il MACCHINARIO 2 è un macchinario che sfrutta lo scarto della produzione
[...] ed è al servizio della realizzazione di altro prodotto finito [...];
il MACCHINARIO 2, dunque, non è inserito, non partecipa né può essere
considerato indispensabile alla produzione [...] che è resa possibile dall'Impianto
[...]così come predisposto e programmato nella prima fase di realizzazione limitandosi
ad aggiungere un'ulteriore fase alla linea di produzione, senza la quale la prima avrebbe
comunque la sua piena operatività;
il MACCHINARIO 2 costituisce un elemento autonomo, in quanto, seppur
collegato all'Impianto [...], ha un funzionamento autonomo e indipendente, potendo
essere alimentato distintamente, al fine di produrre [...].
Dall'istanza emerge che l'acquisto del MACCHINARIO 2, deliberato ed
effettuato nell'anno 2022, ha comportato il sostenimento di un costo pari a euro [...] (oltre
IVA), distinto e aggiuntivo rispetto alla somma di euro [...] (oltre IVA) prenotati per la
realizzazione dell'Impianto [...] e che, come emerge dalla citata perizia di asseverazione,
l'intera linea di produzione costituita dall'Impianto [...] in primis e dal MACCHINARIO
2, di successiva aggiunta ha i requisiti di cui all'Allegato A, Gruppo I, punto 3 ''macchine
e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali
e delle materie prime'', annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, soddisfacendo
tutti i requisiti obbligatori per l'accesso al Credito d'imposta 4.0 (compresa l'avvenuta
interconnessione, verificata entro la data del 31 dicembre 2022).
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L'Istante specifica che l'installazione dell'intera linea produttiva comprensiva
quindi del MACCHINARIO 2 ha comportato la necessità di ulteriori interventi di
natura impiantistica (idraulica), taluni specifici dell'Impianto [...], taluni specifici del
MACCHINARIO 2, altri generici relativi all'intera linea di produzione e che senza tali
interventi l'impianto non avrebbe potuto funzionare: tutti lavori di natura accessoria,
sostenuti nell'anno 2022, per un costo complessivo pari a euro [...] (oltre IVA), e così
distinti:
lavori idraulici per Impianto [...] euro [...] (oltre IVA);
lavori idraulici per MACCHINARIO 2 euro [...] (oltre IVA).
L'Istante rileva pertanto che, al termine dei lavori, l'investimento per i suddetti
macchinari (Impianto [...] e MACCHINARIO 2) ha avuto un costo complessivo pari a
euro [...] (oltre IVA), ossia, la somma dei seguenti importi euro [...], euro [...] ed euro
[...] (oltre IVA), e che:
gli impianti di cui trattasi rientrano nell'elenco dei beni cd. 4.0, agevolabili ai
sensi dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, con il riconoscimento di un contributo
pari al 50% dell'investimento acquisito o prenotato entro la data del 31 dicembre 2021,
mediante il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell'investimento prenotato
e conferma dell'ordine da parte del fornitore entro la predetta data;
l'Impianto così come originariamente progettato avrebbe comunque avuto la
sua autonoma funzionalità, anche se privo del MACCHINARIO 2 acquistato nel 2022;
il MACCHINARIO 2 (macchinario aggiuntivo) è stato programmato e ordinato
al fornitore nell'esercizio 2022, anno in cui è stato anche sostenuto il relativo costo;
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i costi di natura accessoria sono stati sostenuti nell'anno 2022 e, per loro stessa
natura, ''non avrebbero potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione
dell'impianto, se non in modo altamente provvisorio ed arbitrario'';
tali costi di natura accessoria possono essere imputati in modo distinto, in parte,
all'Impianto [...] e, in parte, al MACCHINARIO 2, secondo una specifica contabilità di
cantiere, dettagliatamente riprodotta nella fattura emessa dall'idraulico installatore.
Quanto sopra premesso, l'Istante chiede quale sia la corretta modalità di
quantificazione, nel caso prospettato, del Credito d'imposta 4.0, considerato che il
versamento dell'acconto per la prenotazione, pari ad euro [...] (oltre IVA), copriva un
ammontare complessivo dell'investimento fino all'importo di euro [...] (oltre IVA) [...],
ossia una quota che a posteriori si è rivelata inferiore al 20 per cento del costo effettivo
dell'investimento agevolabile, comprensivo degli oneri accessori [ossia, Impianto [...],
MACCHINARIO 2 e lavori accessori dei due impianti, per euro [...] (oltre IVA)
complessivi].
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che:
sull'investimento originariamente prenotato, l'Impianto [...] [pari a euro [...]
(oltre IVA)], il Credito d'imposta 4.0 debba essere calcolato in misura pari al 50%, quindi
pari a euro [...];
sulla somma sostenuta per l'acquisto del macchinario aggiuntivo, il
MACCHINARIO 2 [pari a euro [...] (oltre IVA)], non prenotato col pagamento
dell'acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021, ma rientrante comunque
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tra gli investimenti cd. 4.0, il Credito d'imposta 4.0 spetti in misura pari al 40%
dell'investimento stesso, in quanto sostenuto nell'anno 2022, quindi pari a euro [...];
sugli oneri accessori, complessivamente pari ad euro [...], sostenuti per la
realizzazione di interventi all'impianto idraulico, ripartiti in modo specifico tra l'Impianto
[...], prenotato entro il 31 dicembre 2021, e il MACCHINARIO 2, investimento
deliberato, acquistato e concluso nell'anno 2022, il Credito d'imposta 4.0 vada calcolato
rispettivamente in misura pari al 50% degli oneri accessori, per la quota di tali
oneri relativi all'investimento 2021, e in misura pari al 40% per la quota di tali
oneri relativa all'investimento imputabile all'esercizio 2022 (MACCHINARIO 2). In
subordine, laddove non si condividesse la suddetta soluzione, l'Istante ritiene che i
suddetti oneri accessori nel loro valore complessivo, sostenuti per la realizzazione delle
opere impiantistiche idrauliche, potrebbero essere attribuiti integralmente all'esercizio
2022, calcolando sugli stessi un Credito d'imposta 4.0 pari al 40% dell'intero importo,
ossia euro [...].
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone
un giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti per
la fruizione del Credito d'imposta 4.0 su cui rimane fermo ogni potere di controllo
dell'Amministrazione finanziaria, e che lo stesso esula da ogni valutazione in merito
alla correttezza degli importi economici, contabili e fiscali, riportati nell'istanza, anche
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in relazione alla congruità degli oneri accessori rappresentati rispetto al costo dei
macchinari ai quali si riferiscono.
Sempre preliminarmente, si rappresenta che la presente risposta viene formulata
nel presupposto che i beni oggetto del quesito, per le proprie caratteristiche tecniche,
rientrino tra quelli elencati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016,
assumendosi acriticamente gli elementi rappresentati dall'Istante in ordine ai profili
di carattere tecnico e fattuale (quali, a mero titolo esemplificativo, quelli concernenti
l'autonomia funzionale del MACCHINARIO 2 rispetto all'Impianto [...] o la asserita non
programmabilità né stimabilità dei costi accessori relativi all'Impianto [...] cfr. circolare
n. 31/E del 23 dicembre 2020).
Occorre ricordare che l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n.
178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ha prorogato e rimodulato la disciplina del
credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'articolo 1,
commi 185197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in
sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi
accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente
ammortizzabile (note come ''super ammortamento'' e ''iper ammortamento'') a seguito
alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale
Impresa 4.0.
L'articolo 1, comma 1051, della legge di bilancio 2021 ha previsto che ''[a] tutte
le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico
di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito
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dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è
riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da
1052 a 1058ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili''.
Per quanto riguarda la fattispecie oggetto dell'istanza in esame, con riferimento
agli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge n.
232 del 2016 (ossia beni a elevatissima tecnologia interconnessi, cc.dd. beni materiali
4.0), è previsto che:
per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31
dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del
31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,
il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota
di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la
quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura
del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e
fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
(comma 1056);
per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31
dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del
31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,
il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota
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di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la
quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella
misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di
euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni
di euro (comma 1057).
Chiarimenti sulla disciplina agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2021
sono stati forniti con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021; alla stessa sono inoltre
estendibili, in quanto compatibili, i chiarimenti forniti con la circolare n. 4/E del 30 marzo
2017, redatta congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico (ora, Ministero
delle Imprese e del Made in Italy), in merito alla disciplina dell'iperammortamento di
cui all'articolo 1, commi 913, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).
Tanto premesso, il quesito posto verte sull'entità del Credito d'imposta 4.0
spettante in relazione a due investimenti effettuati dall'Istante e, in particolare, sulla
percentuale di agevolazione da applicare agli oneri (anche accessori) sostenuti in
relazione a detti investimenti.
Al riguardo, si evidenzia che il comma 1054 dell'articolo 1 della legge n. 178
del 2020 richiama come criterio generale di determinazione dei costi di acquisizione
quanto stabilito dall'articolo 110, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ''TUIR''), che fa riferimento al costo
comprensivo degli oneri accessori di diretta di imputazione.
Per ciò che concerne la determinazione del momento di effettuazione
dell'investimento, la citata circolare n. 4/E del 2017 (par. 5.3), riferita alla disciplina
agevolativa prevista dalla legge di bilancio 2017, ha precisato che l'imputazione degli
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investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della
competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, ai sensi del quale le
spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data
della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica
l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto
delle clausole di riserva della proprietà, mentre le spese di acquisizione dei servizi si
considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate (cfr. la risposta ad
interpello pubblicata sub n. 107 del 2022).
Nel caso di ''[...] una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse
ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori'' con la
risposta ad interpello pubblicata sub n. 355 del 2022 (e similmente con quelle sub n.
712 del 2021 e n. 336 del 2022) è stato specificato che ''[...] i costi sostenuti dall'Istante
per la realizzazione della nuova linea produttiva devono essere ripartiti tra i diversi
periodi di imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore
facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato
(se qualificabile come ''onere accessorio''), secondo le regole generali della competenza
previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, tenendo conto [...] dell'eventuale
''prenotazione'' del bene''.
In sostanza, la determinazione del momento di effettuazione dell'investimento,
unitamente alla valutazione circa la corretta prenotazione dello stesso (mediante
formalizzazione di un impegno contrattuale accompagnato dal versamento di un acconto
minimo del 20 per cento) risultano dirimenti ai fini dell'individuazione dell'anno in cui
''incardinare'' il costo del bene.
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Nel caso di specie (sempre che siano presenti in concreto tutti i presupposti
richiesti dalla normativa in esame e le caratteristiche tecniche e funzionali evidenziate
dall'Istante la cui valutazione si ribadisce non è oggetto del presente parere), si
ritiene che, per quanto riguarda l'investimento nel MACCHINARIO 2 e i relativi ''oneri
accessori'', sia possibile fruire del Credito d'imposta 4.0 (come previsto dal comma
1057 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020) nella misura del 40%, essendo detto
investimento effettuato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, considerato che
nei confronti di questo non v'è stata alcuna prenotazione.
Con riferimento all'Impianto [...], invece, sul presupposto che i relativi costi
accessori per interventi di natura idraulica ''[...] per loro stessa natura, non avrebbero
potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione dell'impianto, se non
in modo altamente provvisorio ed arbitrario'' all'atto della relativa prenotazione nel
2021 ([...] circostanza la cui valutazione esula dall'ambito dell'istituto dell'interpello
in quanto implica un accertamento in fatto), si ritiene che nei confronti di detti
costi accessori possano applicarsi i chiarimenti forniti dalla scrivente in occasione
dell'incontro con la stampa specializzata tenutosi il 31 gennaio 2019 in relazione
all'agevolazione del cd. ''iperammortamento''.
In particolare, nella risposta n. 57, in merito alla possibilità di godere di tale
beneficio in virtù di un acconto effettuato in un anno risultato ex post inferiore
all'ammontare della prenotazione del 20 per cento dell'investimento complessivo, è stato
specificato che ''nei casi in cui l'acconto corrisposto dovesse rivelarsi ex post inferiore al
limite minimo previsto dalla norma (20 per cento) in conseguenza, ad esempio, di una
successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito al 31 dicembre 2018
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l'investitore non perde la possibilità di accedere all'estensione temporale al 31 dicembre
2019. Tuttavia, in tale ipotesi, la modifica intervenuta nel costo del bene imporrà un
separato calcolo dell'agevolazione: il costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 sarà
assoggettato alla disciplina prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 205 del
2017; il costo eccedente sarà agevolabile secondo la disciplina prevista dall' articolo 1
comma 60, della legge n. 145 del 2018'' (sottolineature aggiunte).
Tale chiarimento, seppure riferito all'ipotesi di revisione successiva in aumento
del ''costo originariamente pattuito'' di un bene agevolato, può trovare applicazione
anche in caso di oneri accessori non preventivabili in origine, come quelli descritti
nell'istanza afferente all'Impianto [...].
Nel caso rappresentato, pertanto, si ritiene che il Credito d'imposta 4.0:
nei confronti del costo dell'Impianto [...] (euro [...], oltre IVA), sempre che sia
stata correttamente effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, spetti nella
misura del 50% ai sensi del comma 1056 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;
nei confronti del costo del MACCHIANRIO 2, considerato che non è stata
effettuata alcuna prenotazione nel corso del 2021 (come evidenziato dallo stesso Istante),
spetti nella misura del 40% prevista per gli investimenti effettuati nel 2022, ai sensi del
comma 1057;
nei confronti degli oneri non preventivabili accessori (nei termini descritti
dall'Istante sia quelli afferenti all'Impianto [...] sia al MACCHINARIO 2) per l'importo
di euro [...] complessivo relativi ai lavori eseguiti nel 2022, spetti nella misura del 40%
ai sensi del comma 1057.
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Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi
prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello e
nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta
realizzazione, fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione
finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Il credito d'imposta 4.0 si applica agli investimenti in beni materiali interconnessi elencati nell'allegato A della legge 232/2016, con aliquote differenziate (50% per il 2021, 40% per il 2022) in base alla prenotazione e al pagamento di acconti del 20%. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la corretta imputazione temporale secondo l'articolo 109 TUIR, distinguendo tra costi originariamente pattuiti e oneri accessori non preventivabili, applicando il principio della competenza e della diretta imputazione secondo l'articolo 110 TUIR.
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