Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 18/2020
Chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020
Riferimento normativo
Chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Grandi contribuenti
Risposta n. 238/2022
OGGETTO: Chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 66 del decreto legge n. 18 del
2020
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.p.A. (di seguito, anche la "società istante") è una società a capitale
interamente pubblico, a capo del Gruppo Alfa, attivo nel settore della pianificazione e
della realizzazione di investimenti sulle infrastrutture idriche, nel territorio che
comprende tutti i Comuni della Città Metropolitana di XXX e molti altri situati nelle
province di XXX, XXX, XXX e XXX.
In particolare, la società istante gestisce il patrimonio di reti e impianti per il
Servizio Idrico Integrato dei Comuni, esercita le funzioni di indirizzo strategico e
controllo finanziario, investe su conoscenza e informatizzazione.
Nel dettaglio, Alfa S.p.A. svolge l'attività prevalente del Servizio Idrico Integrato
("S.I.I."), di cui è affidataria fino al 2033, a favore dei cittadini e utenti ubicati nei
sopracitati Comuni.
Partecipano al capitale sociale dell'interpellante (che ammonta a Euro
XXX.XXX.XXX) 193 Comuni, la Provincia di XXX e la Città Metropolitana di XXX.
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Con delibera del Consiglio di Amministrazione del XX XX 2020, in
considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta alla dilagante diffusione del Covid-19
e del drammatico impatto della stessa sul territorio gestito dal Gruppo Alfa - in
particolare, quello della Città Metropolitana di XXX e della XXX tutta - la società
istante ha deciso di erogare somme di denaro, a titolo di liberalità, ai seguenti enti, per
il cui tramite veicolare gli aiuti economici alle comunità locali di riferimento del
Gruppo Alfa:
- i Comuni nei quali quest'ultimo è gestore del Servizio Idrico Integrato, come
definiti nella Convenzione d'Ambito con l'ATO della Città Metropolitana di XXX del
XX XX 2016 e nella Convenzione d'Ambito con l'ATO della Provincia di XXX del
XX XX 2016;
- i Comuni gestiti dalla Provincia di XXX;
- gli ospedali totalmente pubblici intestatari di un'utenza idrica con Alfa S.p.A.
Tenuto conto dell'impatto della pandemia sull'ambito territoriale
precedentemente definito, il Consiglio di Amministrazione della società istante ha
deliberato di erogare "Euro X.XXX.XXX per i Comuni della Città Metropolitana di
XXX e Euro X.XXX.XXX per i comuni di XXX serviti da Alfa S.p.A.", "Euro
XXX.XXX per i Comuni gestiti dalla provincia di XXX, dove Alfa S.p.A. svolge il
solo ruolo di società operativa territoriale", "Euro XXX.XXX per il Comune di XXX",
"Euro X.XXX.XXX per gli ospedali totalmente pubblici intestatari di bolletta Alfa
S.p.A. secondo il criterio dei pazienti Covid gestiti".
La misura delle singole donazioni è del tutto irrelata rispetto alla percentuale di
partecipazione in Alfa S.p.A. dei Comuni interessati e, inoltre:
- (i) non tutti i soci dell'interpellante sono destinatari delle erogazioni liberali
(restano escluse la Provincia di XXX, nonché la Città Metropolitana di XXX, in
quanto enti di secondo grado rispetto alle comunità locali);
- (ii) sono destinatari delle erogazioni liberali anche soggetti estranei alla catena
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partecipativa di Alfa S.p.A., quali le Aziende Socio Sanitarie Territoriali sopra
individuate.
Nel corso dell'aprile 2020, la società istante ha dunque contattato i singoli
soggetti beneficiari, rendendoli edotti della delibera del proprio Consiglio di
Amministrazione, e li ha invitati - per procedere all'erogazione della liberalità in
denaro - a comunicare gli estremi (IBAN) del conto corrente intestato al singolo ente
beneficiario all'indirizzo PEC della Alfa S.p.A. nonché ad informare quest'ultima del
concreto impiego delle somme donate, con indicazione dei progetti sostenuti.
Gli enti hanno risposto alle missive della società istante, taluni comunicando
unicamente gli estremi (IBAN) del conto corrente loro intestato e altri informandola
altresì che avrebbero in seguito condiviso con Alfa S.p.A. un dettaglio in merito ai
progetti ed alle iniziative realizzate grazie alla donazione.
Solo una parte minoritaria degli enti beneficiari ha indicato gli estremi di un
conto corrente dedicato all'emergenza da Covid-19, laddove invece la maggioranza di
questi ha fornito gli estremi del proprio conto corrente ordinario (conto di "tesoreria
comunale").
Alfa S.p.A. ha disposto i bonifici bancari a favore degli enti beneficiari, le cui
distinte di pagamento danno conto:
- dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali;
- del carattere di liberalità del pagamento;
-della sua destinazione al finanziamento di interventi in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica.
I dubbi interpretativi della società istante riguardano la corretta applicazione
dell'articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020,
che riconosce, tra l'altro, ai soggetti titolari di reddito d'impresa la piena deducibilità,
ai fini IRES ed IRAP, delle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto
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all'emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate nell'anno 2020.
In particolare, Alfa S.p.A. intende sapere:
a) a quali soggetti possano essere erogate le liberalità ai fini della fruizione della
deduzione fiscale da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa;
b) se l'attivazione di conti bancari vincolati, da parte dei beneficiari, debba
ritenersi precondizione essenziale per l'applicazione alla società donante del regime di
favore di cui all'articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020;
c) se, ai fini della deducibilità fiscale delle erogazioni, il donante sia tenuto ad
accertare il loro impiego effettivo, da parte dei beneficiari, a sostegno dell'emergenza
da Covid-19.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito sub lettera a)
E' opinione della società istante che destinatari delle erogazioni liberali di cui al
comma 2 dell'articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 possano essere i medesimi
soggetti menzionati dal precedente comma 1 con riferimento alle erogazioni liberali
effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, vale a dire: lo Stato, le Regioni,
gli enti locali territoriali, gli enti o le istituzioni pubbliche, le fondazioni e le
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti.
In tal senso, depone la relazione illustrativa al decreto legge n. 18 del 2020, ove
si legge che "il comma 2 - perseguendo le medesime finalità - estende alle predette
erogazioni liberali le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133".
Analogamente sembra orientarsi la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del
2020 nella parte in cui, con riguardo alle agevolazioni previste dall'articolo 66, comma
2, per i titolari di reddito d'impresa, fa riferimento alle "predette erogazioni" previste
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dal comma 1 del medesimo articolo per le persone fisiche e gli enti non commerciali.
Del resto, lo stesso D.P.C.M. 20.06.2000 di cui è menzione nell'articolo 27 della
legge n. 133 del 1999 - richiamato dal comma 2 dell'articolo 66 del decreto legge n. 18
del 2020 - per individuare le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti cui
possono essere destinate le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle
popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari,
individua quali soggetti beneficiari - tra gli altri - le "amministrazioni pubbliche
statali, regionali e locali, enti pubblici non economici".
Si reputa, pertanto, sussistente il requisito soggettivo in capo ai Comuni
individuati da Alfa S.p.A. quali beneficiari delle erogazioni liberali, in quanto "
amministrazioni locali".
Né si ritiene in alcun modo rilevante, ai fini qui di interesse, la circostanza per
cui parte dei beneficiari delle erogazioni liberali siano soci di Alfa S.p.A.
Infatti, non vi è pericolo di alcun vantaggio fiscale indebito dal momento che, ai
sensi dell'articolo 74 del TUIR, essi non sono soggetti ad IRES.
In più:
- la misura delle singole donazioni è del tutto irrelata rispetto alla percentuale di
partecipazione in Alfa S.p.A. dei Comuni interessati;
- non tutti i soci di Alfa S.p.A. sono destinatari delle erogazioni liberali;
- sono destinatari delle erogazioni liberali anche soggetti estranei alla catena
partecipativa di Alfa S.p.A., quali le Aziende Socio Sanitarie Territoriali sopra
individuate.
Quanto alle liberalità erogate dalla società istante nei confronti di queste ultime
(vale a dire, gli ospedali totalmente pubblici intestatari di un'utenza Alfa S.p.A.),
sembra dirimente il chiarimento fornito dall'Amministrazione finanziaria con la
circolare n. 8/E del 2020, che riconosce la deducibilità integrale ai sensi dell'articolo
66 del decreto legge n. 18 del 2020 per le erogazioni liberali effettuate "direttamente in
favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private
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che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte
nella gestione dell'emergenza Covid-19".
Quesito sub lettera b)
È opinione della società istante che in capo ai beneficiari non sussista alcun
obbligo di attivazione di conti correnti dedicati e che, ai fini della integrale deduzione
dal reddito d'impresa e dal valore della produzione, le liberalità possano essere erogate
sul conto corrente ordinario intestato ai beneficiari, purché dalla distinta dei bonifici
effettuati risultino le informazioni specificate dall'Agenzia delle Entrate (risoluzioni n.
21/E del 2020 e n. 25/E del 2020 e circolare n. 11/E/2020), ovvero (i) il soggetto
beneficiario dell'erogazione liberale; (ii) il carattere di liberalità del pagamento e (iii)
che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica.
Del resto, è la stessa Amministrazione finanziaria ad aver precisato che il
riscontro di dette informazioni non risulta necessario (soltanto) allorché le liberalità
siano erogate a beneficio della Protezione civile, con versamento sui conti correnti
dedicati da questa accesi ed espressamente autorizzati dall'articolo 99 del decreto legge
n. 18 del 2020.
In tal caso, si ricorda, è infatti sufficiente che dalla ricevuta del bonifico o
dall'estratto conto della carta risulti che il versamento è stato effettuato su uno di detti
conti dedicati all'emergenza sanitaria.
Pertanto, il maggior onere probatorio richiesto, ai fini della deduzione ex articolo
66 del decreto legge n. 18 del 2020, per le erogazioni liberali a favore di soggetti
diversi dalla Protezione civile trova la sua ratio proprio nella circostanza per cui tali
soggetti non sono tenuti all'accensione di un conto corrente vincolato, distinto rispetto
a quello ordinario loro intestato.
Da questo sorge l'esigenza di individuare con sufficiente precisione la natura
delle erogazioni effettuate a beneficio di soggetti diversi dalla Protezione civile,
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proprio in quanto non sono destinate a conti correnti vincolati che rendono ex se
esplicita la natura e la destinazione delle somme.
Quesito sub lettera c)
La società istante ritiene insussistente, in capo al donante, l'obbligo di accertare
l'impiego effettivo delle erogazioni in denaro, da parte dei beneficiari, a sostegno
dell'emergenza da Covid-19.
Il donante, stabilito un vincolo di destinazione delle somme, come risultante
dalle ricevute di pagamento, non è tenuto a pretendere dai beneficiari il rendiconto a
consuntivo dell'effettivo impiego delle somme erogate.
Tale opinione discende anzitutto dall'assenza di una previsione normativa in tal
senso: nessun obbligo di accertamento in capo al donante è infatti previsto dall'articolo
66 del decreto legge n. 18 del 2000 e dall'articolo 27 della legge n. 133 del 1999.
Né l'Amministrazione finanziaria, per quanto consta, si è dimostrata di diverso
avviso, allorché, nei documenti di prassi sopra citati, ha elencato ed illustrato i requisiti
necessari ad accedere al beneficio, ritenendo evidentemente sufficiente la
dimostrazione, da parte del donante, della natura dell'erogazione (liberale e intesa
come destinata alla gestione dell'emergenza da Covid-19), senza che gli sia richiesto di
sincerarsi materialmente dell'impiego effettivo delle somme da parte del beneficiario.
È pur vero che l'articolo 99 del decreto legge n. 18 del 2020, nel disciplinare le
erogazioni liberali effettuate sui conti correnti dedicati accesi dalla Protezione civile,
specifica al comma 5 che "per le erogazioni liberali di cui al presente articolo,
ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione
separata, per la quale è anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato
presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità".
Ma, in disparte il fatto che tale diversa disposizione è riferita, per l'appunto, alle
donazioni destinate ai conti correnti dedicati accesi dalla Protezione civile, è altrettanto
vero che l'ultimo periodo della norma prevede che "al termine dello stato di
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emergenza nazionale da Covid-19, tale separata rendicontazione dovrà essere
pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet
o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della
fonte e dell'impiego delle suddette liberalità".
Di talché, anche rimarcando che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di
Alfa S.p.A. non sono tenuti ad adempiere a uno specifico obbligo di rendicontazione
separata, nulla si ritiene possa essere preteso dalla società istante, in termini di
accertamento dell'impiego delle somme donate, ai fini della deduzione fiscale delle
stesse ex articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020, atteso che di tali informazioni
verrà notiziata solo "al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19" con
la pubblicazione delle stesse, da parte dei Comuni beneficiari, sul proprio sito internet.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Quesito sub lettera a)
L'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto cura Italia"),
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n.
27, è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare
l'evolversi della situazione epidemiologica causata da Covid-19.
Il comma 1 prevede che "per le erogazioni liberali in denaro e in natura,
effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore
dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli
enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una
detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un
importo non superiore a 30.000 euro".
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Con le stesse finalità, il successivo comma 2 prevede che "per le erogazioni
liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito
d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le
medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente
comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate".
Con specifico riferimento al reddito d'impresa, quindi, il comma 2 dell'articolo
66 del Decreto cura Italia - con il richiamo al predetto articolo 27 della legge n. 133
del 1999 - si prefigge la finalità di assicurare una peculiare disciplina a favore delle
erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell'emergenza da COVID-19,
mediante la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro e la non tassazione del
valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi
rilevanti fiscalmente.
Le erogazioni liberali effettuate nel 2020 sono interamente deducibili anche ai
fini IRAP nell'esercizio di sostenimento del relativo onere.
In particolare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 133 del 1999 "
sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni
liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di
fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti".
Il successivo comma 4 dispone che "le fondazioni, le associazioni, i comitati e
gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000".
In base all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
giugno 2000 "le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27,
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comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le
erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano,
deducibili dal reddito d'impresa, a norma del comma 1 del predetto art. 27, sono così
individuati:
a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto
costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari
in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non
economici;
e) associazioni sindacali e di categoria.
In più, come chiarito nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, rientrano nel novero
delle donazioni agevolabili ai sensi dell'articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020
anche quelle eseguite direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura,
accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle
competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza Covid-19.
Tale precisazione risulta coerente, sotto il profilo sistematico, anche con la
previsione extra-fiscale dell'articolo 4 del decreto legge n. 18 del 2020 che, al comma
1, stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai
requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia
all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza,
pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza Covid-19,
sino al termine dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data
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31 gennaio 2020.
Tanto premesso, si ritiene che siano agevolabili, ai sensi dell'articolo 66, comma
2, del decreto legge n. 18 del 2020, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalla
società istante in favore:
(1) dei Comuni indicati nell'istanza di interpello in quanto rientranti tra le "
amministrazioni pubbliche (...) locali" di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000 cui rinvia l'articolo 27, comma 4, della legge
n. 133 del 1999 richiamato dall'articolo 66, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020.
Non porta a conclusioni diverse il fatto che i predetti Comuni detengano quote di
partecipazione al capitale sociale di Alfa S.p.A. dal momento che non esiste alcun
limite normativo in tal senso e che una diversa soluzione, che escludesse
l'agevolabilità delle erogazioni liberali agli enti territoriali che siano anche soci del
soggetto erogante, potrebbe avere come effetto - contrario alle intenzioni del
legislatore - quello di scoraggiare donazioni volte a garantire agli enti territoriali in
questione (e alla popolazione di riferimento) risorse essenziali per gestire l'emergenza
sanitaria da Covid-19;
(2) delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali - intestatarie di un'utenza idrica con
Alfa S.p.A. - che siano coinvolte nella gestione dell'emergenza Covid-19 sulla base di
specifici atti delle competenti autorità pubbliche (cfr. circolare n. 8/E del 2020).
Quesito sub lettera b)
Come chiarito dalla risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 e dalla circolare n.
11/E del 6 maggio 2020, per ragioni di sistematicità della disciplina delle erogazioni
liberali e, in particolare, considerata l'esigenza di prevenire eventuali abusi, anche le
erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020
devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di
debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
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La detrazione/deduzione non spetta, quindi, per le erogazioni liberali effettuate
in contanti.
Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell'onere,
analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro,
anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui al più volte citato articolo 66, è necessario
che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con
carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che
gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione
liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a
finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Tuttavia, allorché le erogazioni liberali in denaro vengano effettuate sui "conti
correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni
liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus
COVID-19", che il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire ai sensi
dell'articolo 99 del decreto legge n. 18 del 2020, è sufficiente, ai fini della
detrazione/deduzione di cui all'articolo 66, che dalle ricevute del versamento bancario
o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di
debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei
predetti conti correnti dedicati
Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli
dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, o qualora dalle ricevute di
versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di
liberalità, destinatario dell'erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle
detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà
necessario che il Dipartimento della protezione civile rilasci una specifica ricevuta
dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dai chiarimenti da ultimo riportati, seppur riguardanti in modo specifico le
erogazione liberali in denaro effettuate in favore del Dipartimento della protezione
civile, si desume che l'attivazione di conti correnti dedicati, da parte dei beneficiari
delle erogazioni liberali, non costituisce una condizione essenziale per l'applicazione
del regime di favore di cui all'articolo 66 del Decreto cura Italia.
Resta fermo, tuttavia, che in assenza di conti correnti dedicati aperti dai
beneficiari delle erogazioni liberali, la società donante potrà operare la relativa
deduzione, ai fini IRES ed IRAP, sempreché sia in grado di produrre:
- la ricevuta del versamento effettuato e
- una specifica ricevuta, rilasciata dal soggetto donatario, dalla quale risulti anche
che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Quesito sub lettera c)
L'articolo 99, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020, rubricato "Erogazioni
liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)",
stabilisce che "per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica
amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è
anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere,
assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale
da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna
pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro
idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle
suddette liberalità".
Con riferimento al caso di specie, pertanto, al termine dello stato di emergenza
nazionale da COVID-19, gli enti locali territoriali e le Aziende Socio Sanitaria
territoriali beneficiarie delle erogazioni in denaro effettuate dalla società istante
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dovranno pubblicare sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet
una rendicontazione separata che garantisca la trasparenza della fonte e dell'impiego
delle suddette erogazioni.
Tuttavia, dal momento che le informazioni necessarie a verificare il destinatario
dell'erogazione, il carattere di liberalità del pagamento e la destinazione dello stesso
risultano già dalla documentazione richiesta al donante per fruire della deduzione
fiscale di cui all''articolo 66, comma 2, del Decreto cura Italia, si ritiene che non gravi
sulla società istante alcun obbligo di controllo della predetta rendicontazione al fine di
verificare l'impiego effettivo delle erogazioni in denaro a sostegno dell'emergenza da
Covid-19.
IL DIRETTORE CENTRALE
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