Credito d'imposta per imprese non energivore – Modalità di fruizione del credito nel caso di costi riaddebitati analiticamente – Articolo 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successivi interventi normativi
Credito d'imposta per imprese non energivore – Modalità di fruizione del credito nel caso di costi riaddebitati analiticamente – Articolo 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successivi interventi normativi - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 389/2023
OGGETTO: Credito d'imposta per imprese non energivore – Modalità di fruizione
del credito nel caso di costi riaddebitati analiticamente – Articolo 3 del
decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, e successivi interventi normativi
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA S.p.A. (in breve, ''Società'' o ''Istante'') ha presentato istanza
d'interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al
fine di ottenere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'ambito soggettivo
del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, inizialmente introdotto dall'art. 3
del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (D.L. n. 21/2022), convertito con modificazioni
dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.
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La Società, operante nel settore ..., rappresenta che, fino all'anno 2020, è stata
proprietaria di un ... ... sito ..., denominato ''...'', all'interno del quale gestiva direttamente
anche un'attività commerciale di ipermercato sotto l'insegna ''...''.
Successivamente, nel corso dell'anno 2021, è stata oggetto di una serie di
operazioni straordinarie. In particolare, l'Istante:
ha ceduto il ramo di azienda, riferito all'attività commerciale, alla società
''BETA'', la quale ha, a sua volta, affittato il ramo di azienda riferito al commercio di ...
al dettaglio esercitato nel citato ... alla società ''GAMMA'';
ha apportato il complesso immobiliare riferito al ... ''...'' al fondo immobiliare
denominato ''DELTA''.
Pertanto, per effetto delle operazioni straordinarie, la Società, nonostante non sia
più la proprietaria del complesso immobiliare ove è collocato il ... ... e nemmeno la
titolare di alcuna attività esercitata all'interno del medesimo complesso immobiliare, per
problematiche di natura tecnica, risulta essere ancora l'intestataria del POD (point of
delivery), in quanto le procedure di volturazione delle utenze per la fornitura di energia
elettrica non si sono ancora concluse.
Considerata la titolarità del POD, il fornitore di energia elettrica emette fattura
nei confronti dell'Istante, in relazione ai consumi contabilizzati dal POD di riferimento,
il quale procede con una rifatturazione delle spese riferite all'energia elettrica ai diversi
esercenti operanti all'interno del ... e alla società BETA, quale titolare dell'attività di ...
che, a sua volta, rifattura alla società GAMMA, quale affittuaria del ramo di azienda.
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La Società rappresenta inoltre che gli importi rifatturati dalla stessa ai singoli
esercenti sono determinati in modo analitico sulla base dei consumi rilevati dai singoli
contatori, posti all'interno della cabina elettrica ove è collocato il POD.
Tanto premesso, l'Istante rappresenta che, al fine di contenere gli effetti negativi
dell'aumento del prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale, sono stati introdotti
specifici crediti d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l'acquisto di tali prodotti.
In particolare, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia
elettrica, l'art. 3, comma 1, del decreto legge 20 maggio 2022, n. 51 (cd. ''Decreto
Ucraina'') ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari
al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente
utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022.
La misura di detto contributo è stata rideterminata dal 12% al 15% con il decreto
legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. ''Decreto Aiuti''); inoltre lo stesso è stato prorogato
anche per il terzo trimestre con il decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. ''Decreto Aiuti
bis'').
Tali contributi sono stati ulteriormente prorogati, per le imprese dotate di contatori
di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4.5 kW, diverse dalle imprese
a forte consumo di energia elettrica, per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto
legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. ''Decreto Aiutiter''), per il mese di dicembre 2022
dal decreto legge 18 novembre 2022, n 176 (cd. ''Decreto Aiutiquater'') e per il primo
trimestre 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.
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Tanto premesso, con la presente istanza il contribuente chiede di chiarire:
quale sia il soggetto legittimato ad usufruire del credito di imposta per
l'acquisto dell'energia elettrica previsto per le imprese non energivore in esame nella
particolare fattispecie descritta, in cui le spese relative all'utilizzo di energia elettrica,
sostenute dall'Istante, titolare del POD, sono poi riaddebitate ai sostenitori effettivi delle
spese, ovvero i diversi esercenti che operano all'interno del ... sopra indicato, pur non
sussistendo alcun contratto di locazione immobiliare o di affitto di azienda tra l'Istante
e i differenti esercenti (primo quesito);
quale sia il soggetto che, in quanto beneficiario dei crediti d'imposta per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per i trimestri III e IV del 2022 avrebbe
dovuto inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza
dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del
credito maturato nell'esercizio 2022 (secondo quesito).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante preliminarmente osserva che le diverse disposizioni normative
succedutesi nel tempo sono finalizzate a contenere l'aumento dei costi dell'energia
elettrica, emersi nel corso degli anni 2022 e 2023.
Come indicato nella Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 § 1 (pag. 7)
''Beneficiarie dei crediti d'imposta in esame sono le ''imprese'' che sostengono i
costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo,
dunque, i crediti d'imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le
stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che € indipendentemente dalla forma
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giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato € rispettano
le condizioni normativamente previste. In proposito, si precisa che sono ammesse
all'agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole''.
La medesima circolare, al paragrafo 5.1, analizzando il caso di un immobile
concesso in locazione con riaddebito delle spese per l'utilizzo di energia elettrica e gas,
afferma che, ''in ordine al solo beneficio fiscale in argomento, che i crediti d'imposta
maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall'impresa conduttrice (e non
dal locatore), che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito
analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze. Ciò in conformità con la ratio
del beneficio fiscale, finalizzato a ristorare le imprese dei maggiori costi sostenuti
per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché con il dato letterale della
norma, che istituisce il credito d'imposta a parziale ristoro delle spese sostenute per
l'acquisto della componente energetica ''effettivamente utilizzata'' nonché dei maggiori
oneri ''effettivamente sostenuti'' per l'acquisto di gas naturale''.
In ordine all'onere probatorio riferito al sostenimento della spesa, prosegue la
circolare, ''al fine della fruizione dei crediti d'imposta in argomento, il sostenimento
delle spese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale deve essere documentato
dalle imprese che usufruiscono del credito d'imposta mediante il possesso di copia
delle fatture d'acquisto (intestate al locatore), delle fatture o note di riaddebito delle
stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione dell'immobile o di altro atto
che preveda espressamente l'imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette
utenze in carico al conduttore dell'immobile, nonché di documentazione probatoria
relativa all'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo''.
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Sulla base di tali indicazioni, l'Istante ritiene che, nonostante non sussista alcun
contratto di locazione o di affitto di ramo di azienda, siano i singoli esercenti del ... i
soggetti legittimati ad usufruire dei crediti d'imposta energia, in base all'ammontare di
spesa da loro effettivamente sostenuta, in considerazione dei seguenti elementi:
gli esercenti del ... ''...'' sono i soggetti che sostengono l'effettivo
onere economico della spesa per la fornitura di energia elettrica, in base a quanto loro
(ri)fatturato da parte dell'Istante e dalla società titolare del contratto di affitto di ramo
di azienda;
la finalità delle differenti disposizioni normative sopra indicate
è quella di ristorare le imprese che sostengono tali spese, a prescindere dalla
titolarità dell'utenza elettrica (POD); beneficio ammesso a condizione che sussista
documentazione probatoria e analitica comprovante l'effettivo sostenimento delle spese
per l'utilizzo di energia elettrica.
Tale ultima condizione € sussistenza di documentazione probatoria e analitica €
ad avviso dell'Istante è pienamente soddisfatta in quanto il riaddebito è documentato da
analitica fattura, il cui importo è stabilito in base ai singoli contatori, riconducibili ai
differenti esercenti, posti all'interno della cabina elettrica ove è collocato il POD.
In merito al secondo quesito posto, secondo quanto stabilito dal co. 6 dell'art. 1
D.L. n. 176/2022, ''entro il 16 marzo 2023. i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati
ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora
fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del
credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della
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comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto''.
In considerazione del fatto che la comunicazione riferita alla maturazione del
credito d'imposta di cui al quesito precedente rappresenta un adempimento obbligatorio,
la cui mancata presentazione rappresenta causa di decadenza dall'utilizzabilità del
credito, in considerazione della sussistenza di evidenti elementi di incertezza in
ordine al soggetto legittimato alla maturazione dei crediti d'imposta, l'Istante (che non
formula alcuna specifica soluzione interpretativa) segnala che, a titolo precauzionale e
prudenziale, entrambi i soggetti potenzialmente interessati € società istante e esercenti €
hanno provveduto a presentare la suddetta istanza di maturazione del credito, secondo il
modello approvato con Provvedimento n. 44905 del 16.2.2023, salvo poi procedere con
una richiesta di annullamento del credito, da parte del soggetto non ritenuto legittimato,
in funzione della risposta di cui al quesito precedente.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si evidenzia che il presente parere verte sullo specifico quesito
prospettato dall'Istante, relativo all'individuazione del soggetto legittimato alla fruizione
del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di energia elettrica nella particolare
situazione descritta e non implica né presuppone la verifica della sussistenza delle
condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dei suddetti contributi né si estende
a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di espressa richiesta di
chiarimenti.
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L'articolo 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione
dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività
economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese ''dotate di contatori
di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle
imprese a forte consumo di energia elettrica'' (cosiddette imprese energivore) ''di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017''.
Le sopra citate imprese possono beneficiare del contributo in esame a condizione
che il prezzo di acquisto della componente energia ''calcolato sulla base della media
riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia
subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondete
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019''.
Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, il comma 1 del citato articolo 3 del decreto
legge n. 21 del 2022 riconosce ''un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente
energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato
mediante le relative fatture d'acquisto''.
Successivamente, l'articolo 6 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, al comma 3, ha previsto
un credito d'imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della
componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre
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dell'anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia
elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel secondo trimestre 2022 un incremento del
costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
L'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 ha invece previsto, al comma
3, un credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della
componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e
novembre dell'anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di
potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, corrispondente a una potenza impegnata di
circa 4 kW (in luogo della potenza disponibile minima di 16,5 kW prevista per il secondo
e il terzo trimestre 2022), diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica,
sempre che il prezzo abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo per
kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Tale credito d'imposta è stato esteso, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 18
novembre 2022, n. 176 alle medesime condizioni, anche in relazione alla spesa sostenuta
nel mese di dicembre 2022 e, dall'art. 1, comma 3 della legge 29 dicembre 2022, n.
197 (''legge di bilancio 2023''), in relazione alla spesa sostenuta per il primo trimestre
2023, nella misura del 35%. Da ultimo, con il decretolegge 30 marzo 2023, n. 34 (c.d.
''decreto Bollette''), recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti
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fiscali» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, tale misura è
stata ulteriormente prorogata con riferimento al secondo trimestre 2023.
Al riguardo, giova ricordare che i chiarimenti in merito ai predetti benefici sono
stati forniti con le circolari n. 13/E del 2022, n. 25/E del 2022 e n. 36/E del 2022 cui, per
quanto non diversamente specificato in questa sede, si rinvia.
Con particolare riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del credito
d'imposta in parola, con la circolare n. 13/E del 2022 (cfr. paragrafo 3.2) è stato
chiarito che costituisce «presupposto per l'applicazione della disposizione in commento
il sostenimento di spese [...] per la componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata».
Con la circolare n. 36/E del 2022 (par. 5.1), inoltre, è stato precisato che, ''in
ordine al solo beneficio fiscale in argomento, (...) i crediti d'imposta maturati, in linea
di principio, possono essere fruiti dall'impresa conduttrice (e non dal locatore), che
ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non
essendo titolare delle relative utenze. Ciò in conformità con la ratio del beneficio
fiscale, finalizzato a ristorare le imprese dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale, nonché con il dato letterale della norma, che
istituisce il credito d'imposta a parziale ristoro delle spese sostenute per l'acquisto
della componente energetica «effettivamente utilizzata», nonché dei maggiori oneri
«effettivamente sostenuti» per l'acquisto di gas naturale''.
Nel medesimo documento di prassi è stato inoltre evidenziato che il sostenimento
delle spese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale deve essere documentato dalle
imprese che usufruiscono del credito d'imposta mediante il possesso di copia delle fatture
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d'acquisto, delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dall'intestatario del POD,
di un atto che preveda espressamente l'imputazione analitica delle spese concernenti le
anzidette utenze, nonché di documentazione probatoria relativa all'avvenuto pagamento
da parte di quest'ultimo.
Tanto premesso, nel caso di specie, l'Istante effettua l'acquisto dell'energia
elettrica e ribalta i relativi costi ai sostenitori effettivi delle spese, ovvero ai diversi
esercenti che operano all'interno del ... , in base ai consumi misurati dai singoli contatori,
pur non sussistendo alcun contratto di locazione immobiliare o di affitto di azienda tra
l'Istante e i differenti esercenti.
Nel rilevare che l'istituto dell'interpello consente di ottenere un parere
dell'amministrazione finanziaria in relazione ad un caso ''concreto'' e ''personale''
riferibile all'interpellante, giova evidenziare che esula dal perimetro della presente
risposta la possibilità per le imprese che operano all'interno del ... di fruire del credito
in esame.
In relazione, invece, alla posizione dell'Istante, che riferisce di sostenere
inizialmente l'integrale costo delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di provvedere
successivamente a riaddebitare analiticamente i costi sostenuti, soccorrono i chiarimenti
contenuti nella Risposta 597 del 2022 in cui seppur in relazione ad un caso diverso da
quello oggetto del presente interpello è stato chiarito che in presenza di meccanismi
di determinazione del corrispettivo che dovessero comportare nei confronti del cliente
finale un analitico riaddebito del costo (aumentato) del prezzo della materia prima, alle
imprese non potrebbe essere riconosciuto in misura corrispondente il credito d'imposta.
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Pur non trattandosi, nel caso di specie, di un ''corrispettivo'' addebitato al cliente
finale, in relazione ai costi che non restano definitivamente a carico dell'Istante, per
effetto del meccanismo di ribaltamento analitico, la stessa non potrà di conseguenza
fruire del credito.
Relativamente al secondo quesito posto dall'Istante, riguardante il soggetto tenuto
all'invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, del Decreto Legge 13 gennaio
2022, n. 176, si rappresenta che il comma citato prevede che ''entro il 16 marzo 2023,
i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati (...), a pena di decadenza dal diritto alla
fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita
comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022'' (sottolineatura
aggiunta).
Dal tenore letterale della disposizione cui è stata data attuazione col
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2023, di
approvazione del ''Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in
relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici'' si evince che
obbligato all'invio della comunicazione è il beneficiario del credito, ossia il soggetto
legittimato ad operare la compensazione (cfr. altresì quanto disposto dal paragrafo 2.7
del Provvedimento in relazione alle ipotesi di cessione del credito) con la conseguenza
che la Società è tenuta all'adempimento in esame esclusivamente per i crediti d'imposta
di cui lei stessa è beneficiaria, secondo quanto definito nella risposta al primo quesito.
Pertanto, come evidenziato anche dal medesimo interpellante, è necessario che
la Società richieda l'annullamento delle istanze che ha riferito di aver presentato a titolo
precauzionale e prudenziale, come previsto dal paragrafo 2.5 del Provvedimento.
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IL DIRETTORE CENTRALE,
CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
(firmato digitalmente)
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