Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 322/2022

Trasmissione dichiarazioni fiscali - Presupposti per ottenere l'abilitazione - Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - Rettifica parziale risposta n. 79/2022

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Trasmissione dichiarazioni fiscali - Presupposti per ottenere l'abilitazione - Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - Rettifica parziale risposta n. 79/2022 - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti ________________ Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 87/2022 OGGETTO: Trasmissione dichiarazioni fiscali - presupposti per ottenere l'abilitazione - articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - Rettifica parziale risposta n. 79/2022 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO La società interpellante (di seguito istante) pone il quesito, sinteticamente, qui sotto riportato. L'istante svolge, in via principale, l'attività di consulenza di cui al codice ATECO 702209 (altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale), mentre in via secondaria «si occupa dell'elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione dei dichiarativi, di segreteria e copisteria, consultazione pubblici registri accesso e svolgimento di pratiche presso uffici pubblici e privati», attività identificata dal codice ATECO 631111. L'istante si è avvalsa fino ad oggi di un intermediario per la trasmissione di modelli «dichiarativi e pratiche varie», ma in futuro vorrebbe mettere a frutto tutte le competenze acquisite provvedendo direttamente alla «spedizione delle dichiarazioni, considerata quindi attività amministrativa», sempreché non sia necessario apporre il Pagina 2 di 5 visto di conformità, attività di esclusiva competenza dell'intermediario. Tanto premesso, l'istante vorrebbe sapere se può essere abilitata all'utilizzo dei servizi telematici ENTRATEL, ovvero, in alternativa, se l'abilitazione possa essere chiesta dal suo amministratore unico, al quale eroga un compenso mensile. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante non propone alcuna soluzione interpretativa. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come da ultimo modificato dal decreto-legge del 21 ottobre 2021 n. 146 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), prevede che «Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub- categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico- linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle Pagina 3 di 5 finanze.». Tra gli «altri incaricati individuati con decreto» cui fa riferimento la lettera e) sopra citata, il legislatore ha incluso: 1. le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del succitato d.P.R. n. 322 del 1998 (cfr. DM 18 febbraio 1999); 2. le società commerciali di servizi contabili, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia posseduto dai soggetti indicati al predetto articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998 (cfr. DM 18 febbraio 1999); 3. le società tra professionisti (s.t.p.) di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 4. le "associazioni tra avvocati" e le "società tra avvocati" di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2020, prot. n. 118737/2020); 5. coloro «che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale» (cfr. DM 19 aprile 2001). A parziale rettifica di quanto chiarito con la risposta all'interpello n. 956- 3591/2021, resa pubblica il 7 febbraio 2022, nell'apposita sezione del sito internet della scrivente con il n. 79, sono i soggetti di cui al punto 5 che precede, ovvero coloro "che esercitano abitualmente l'attività di consulenza", quelli per i quali è richiesto il possesso della partita IVA per essere abilitati al servizio telematico Entratel, come tipo utente E10 - E 20, unitamente al possesso di un codice ATECO che consenta di qualificare l'attività esercitata come "consulenza fiscale" ovvero come attività ad essa affine. Per completezza, si ricorda, inoltre, che gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, possono essere autorizzati - previa apposita richiesta - a Pagina 4 di 5 rilasciare il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dagli stessi, ovvero, direttamente dal contribuente interessato, o anche da una società di servizi, a condizione che la maggioranza del capitale di quest'ultima sia posseduta da uno o più professionisti, e sempre che le dichiarazioni siano predisposte (e le scritture contabili tenute) sotto il controllo e la responsabilità del professionista (cfr. articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 23 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164). L'articolo 23 del citato decreto n. 164 del 1999 precisa, infatti, che «1. I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. 2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista». Come già precisato, per essere autorizzato al rilascio del visto di conformità il professionista deve inviare un'apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate (alla quale dovrà allegare una copia della polizza assicurativa). L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, iscriverà il richiedente nell'apposito elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità (cfr. circolari n. 21/E del 4 maggio 2009 e n. 57/E del 23 dicembre 2009). Si ricorda, infine, che con la risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, è stato espressamente precisato «l'obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione». Tanto premesso, per quanto concerne la diretta abilitazione dell'istante al servizio telematico ENTRATEL, occorre verificare se possa rientrare tra gli «altri incaricati individuati con decreto», di cui alla successiva lettera e), tra cui il citato DM 19 aprile 2001 include anche coloro «che esercitano abitualmente l'attività di Pagina 5 di 5 consulenza fiscale». Al riguardo, l'istante riferisce che la sua attività principale è quella di consulenza aziendale, riconducibile al codice ATECO 702209, mentre l'attività di "Elaborazione dati contabili" (codice ATECO 631111) - già di per sé accessoria all'attività di consulenza fiscale - sembra sia svolta solo in via secondaria. Ne deriva che l'istante potrà ottenere l'abilitazione al servizio ENTRATEL - ai soli fini dell'invio telematico delle dichiarazioni - solo se l'attività di consulenza fiscale, che il "servizio contabile" reso postula, sia effettivamente svolta con "l'abitualità" prescritta dalla normativa citata, requisito che, tuttavia, non può essere verificato in sede d'interpello. Per quanto concerne la richiesta di abilitare al servizio ENTRATEL il proprio amministratore unico per procedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, a parziale modifica di quanto precisato nella precedente risposta, la scrivente ha verificato presso le proprie banche dati che l'amministratore unico e legale rappresentante della società ha cessato nel 2013 una partita IVA aperta per svolgere "ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE NCA" - codice Ateco 639900"; si ritiene, dunque, che quest'ultimo non possa chiedere l'abilitazione al servizio ENTRATEL ove non rientri tra i soggetti aventi partita IVA attiva con codice ATECO che consenta di qualificare l'attività esercitata come "consulenza fiscale" ovvero come attività ad essa affine, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente. Firma su delega della Direttrice centrale Danila D' Eramo IL CAPO SETTORE (firmato digitalmente)

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