Svolgimento di concorsi pubblici, Protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 15 aprile 2021 - Rimborso delle spese sostenute per tampone antigenico
Svolgimento di concorsi pubblici, Protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 15 aprile 2021 - Rimborso delle spese sostenute per tampone antigenico - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 160/2022
OGGETTO: Svolgimento di concorsi pubblici, Protocollo Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 15 aprile 2021 - Rimborso
delle spese sostenute per tampone antigenico
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Università degli studi Alfa (di seguito "Istante") ha espletato alcune procedure
concorsuali attenendosi a quanto previsto dal protocollo emanato dal Dipartimento
della Funzione pubblica in data 15 aprile 2021, per lo svolgimento delle procedure
concorsuali in presenza a decorrere dal 3 maggio.Come precisato in sede di
produzione della documentazione integrativa, si è trattato di due procedure concorsuali
svoltesi nel mese di maggio 2021, per le quali ha individuato quali membri delle
commissioni anche suoi dipendenti.
In base al citato Protocollo, all'atto dello svolgimento delle prove concorsuali, i
membri delle commissioni erano obbligati a presentare il referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore
dalla data di svolgimento delle prove.
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A seguito della richiesta di documentazione integrativa, l'Istante, che intende
rimborsare la spesa sostenuta dai dipendenti in quanto imposta dal Protocollo sopra
citato, rappresenta di non aver previsto una particolare modalità procedurale per la
richiesta di rimborso, ma semplicemente la presentazione da parte dell'interessato della
documentazione in originale (scontrino della farmacia o fattura del centro medico)
relativa alla spesa dei tamponi.
Fa presente, inoltre, che le fatture/scontrini relativi a tali spese mediche, qualora
riportino il codice fiscale del contribuente sono detraibili in sede di dichiarazione dei
redditi e automaticamente inseriti nelle dichiarazioni "precompilate".
Ciò posto, viene chiesto di conoscere quale sia il corretto trattamento tributario
da riservare al rimborso effettuato nei confronti dei propri dipendenti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente possa
considerarsi riferibile a spese sostenute nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e
che conseguentemente le somme erogate quale rimborso in favore dei propri
dipendenti nominati membri di commissioni di concorso, debbano essere escluse da
imposizione in quanto non costituiscono reddito da lavoro dipendente.
L'Istante ritiene, inoltre, che, acquisendo i documenti di spesa originali, il
dipendente non possa fruire della detrazione, ancorché inserita nella precompilata.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR), costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
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erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel
periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui
si riferiscono».Con la predetta disposizione viene in sostanza sancito il c.d. principio
di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente
fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i
valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai
propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di
lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono
per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2
e seguenti del medesimo articolo 51 del TUIR.Circa la rilevanza reddituale dei
rimborsi spese, si ricorda, che nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre
1997, n. 326 è stato affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione
quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito,
di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, quali ad esempio, quelle
relative all'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia
o della stampante, le pile della calcolatrice, etc..
La medesima circolare ha, inoltre, precisato che devono parimenti essere
soggetti ad imposizione i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di
spese sanitarie che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 15 del Tuir, sostenute
dal lavoratore dipendente.
Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente, è
stato ulteriormente approfondito nella risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E
nella quale è stato chiarito che non concorrono alla formazione della base
imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il
caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di
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reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al
dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di
lavoro.Il principio di mera reintegrazione patrimoniale del dipendente in caso
di rimborso di spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro è stato
ribadito nella risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E nell'affrontare una specifica
questione in merito ai costi dei collegamenti telefonici.
Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata,
nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E è stato affermato che qualora il legislatore
non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota
esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del
datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi,
documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente.Con riferimento alla fattispecie in
esame, si rileva che, in base al "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici",
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica il 15 aprile 2021, sono state disciplinate le modalità di organizzazione e
gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne
lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da
Covid-19.
Detto Protocollo, in particolare al punto 3, prevede che «Il personale addetto alle
varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare
il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore
dalla data di svolgimento delle prove».Nel caso prospettato, l'ente istante ha espletato
nell'anno 2021 alcune procedure concorsuali, attenendosi a quanto previsto dal citato
Protocollo, nominando quali membri delle commissioni anche personale dipendente,
ed intende rimborsare la spesa dagli stessi sostenuta per i tamponi, previa
presentazione della documentazione in originale (scontrino della farmacia o fattura del
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centro medico).
Trattandosi di una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di
un'attività per conto del proprio datore di lavoro, si ritiene che il relativo rimborso non
costituisca base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell'esclusivo
interesse del datore.
Resta fermo che in tale ipotesi sarà necessario che il datore acquisisca la
documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del dipendente che,
conseguentemente, non potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 15 del TUIR.
Più precisamente, il soggetto che riceverà il rimborso per la spesa sostenuta per
l'effettuazione del tampone che presenta una dichiarazione dei redditi precompilata
dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo
importo.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti
presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel
presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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