Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 4256303/2021

Svolgimento di concorsi pubblici, Protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 15 aprile 2021 - Rimborso delle spese sostenute per tampone antigenico

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Svolgimento di concorsi pubblici, Protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 15 aprile 2021 - Rimborso delle spese sostenute per tampone antigenico - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti ________________ Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 160/2022 OGGETTO: Svolgimento di concorsi pubblici, Protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 15 aprile 2021 - Rimborso delle spese sostenute per tampone antigenico Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO L'Università degli studi Alfa (di seguito "Istante") ha espletato alcune procedure concorsuali attenendosi a quanto previsto dal protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 15 aprile 2021, per lo svolgimento delle procedure concorsuali in presenza a decorrere dal 3 maggio.Come precisato in sede di produzione della documentazione integrativa, si è trattato di due procedure concorsuali svoltesi nel mese di maggio 2021, per le quali ha individuato quali membri delle commissioni anche suoi dipendenti. In base al citato Protocollo, all'atto dello svolgimento delle prove concorsuali, i membri delle commissioni erano obbligati a presentare il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Pagina 2 di 5 A seguito della richiesta di documentazione integrativa, l'Istante, che intende rimborsare la spesa sostenuta dai dipendenti in quanto imposta dal Protocollo sopra citato, rappresenta di non aver previsto una particolare modalità procedurale per la richiesta di rimborso, ma semplicemente la presentazione da parte dell'interessato della documentazione in originale (scontrino della farmacia o fattura del centro medico) relativa alla spesa dei tamponi. Fa presente, inoltre, che le fatture/scontrini relativi a tali spese mediche, qualora riportino il codice fiscale del contribuente sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi e automaticamente inseriti nelle dichiarazioni "precompilate". Ciò posto, viene chiesto di conoscere quale sia il corretto trattamento tributario da riservare al rimborso effettuato nei confronti dei propri dipendenti. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'Istante ritiene corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente possa considerarsi riferibile a spese sostenute nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e che conseguentemente le somme erogate quale rimborso in favore dei propri dipendenti nominati membri di commissioni di concorso, debbano essere escluse da imposizione in quanto non costituiscono reddito da lavoro dipendente. L'Istante ritiene, inoltre, che, acquisendo i documenti di spesa originali, il dipendente non possa fruire della detrazione, ancorché inserita nella precompilata. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di Pagina 3 di 5 erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono».Con la predetta disposizione viene in sostanza sancito il c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti del medesimo articolo 51 del TUIR.Circa la rilevanza reddituale dei rimborsi spese, si ricorda, che nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 è stato affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, quali ad esempio, quelle relative all'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.. La medesima circolare ha, inoltre, precisato che devono parimenti essere soggetti ad imposizione i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 15 del Tuir, sostenute dal lavoratore dipendente. Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente, è stato ulteriormente approfondito nella risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E nella quale è stato chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di Pagina 4 di 5 reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.Il principio di mera reintegrazione patrimoniale del dipendente in caso di rimborso di spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro è stato ribadito nella risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E nell'affrontare una specifica questione in merito ai costi dei collegamenti telefonici. Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E è stato affermato che qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.Con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva che, in base al "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021, sono state disciplinate le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19. Detto Protocollo, in particolare al punto 3, prevede che «Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove».Nel caso prospettato, l'ente istante ha espletato nell'anno 2021 alcune procedure concorsuali, attenendosi a quanto previsto dal citato Protocollo, nominando quali membri delle commissioni anche personale dipendente, ed intende rimborsare la spesa dagli stessi sostenuta per i tamponi, previa presentazione della documentazione in originale (scontrino della farmacia o fattura del Pagina 5 di 5 centro medico). Trattandosi di una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un'attività per conto del proprio datore di lavoro, si ritiene che il relativo rimborso non costituisca base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell'esclusivo interesse del datore. Resta fermo che in tale ipotesi sarà necessario che il datore acquisisca la documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del dipendente che, conseguentemente, non potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 15 del TUIR. Più precisamente, il soggetto che riceverà il rimborso per la spesa sostenuta per l'effettuazione del tampone che presenta una dichiarazione dei redditi precompilata dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. LA DIRETTRICE CENTRALE (firmato digitalmente)

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