Quale aliquota IVA si applica alle forniture di gas naturale e ai servizi accessori in bolletta secondo la normativa emergenziale?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione n. 47/2022 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in deroga alla disciplina ordinaria, l'aliquota IVA agevolata del 5% si applica all'intera fornitura di gas naturale per usi civili e industriali, indipendentemente dagli scaglioni di consumo. Questa misura temporanea, introdotta dal decreto legge n. 130/2021 e prorogata fino al terzo trimestre 2022, rappresenta un'eccezione al Decreto IVA (DPR 633/1972) con l'obiettivo di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi del gas. La norma supera la precedente risposta n. 368 del 7 luglio 2022, che considerava i servizi accessori e la quota fissa soggetti all'aliquota ordinaria. Secondo questa risoluzione, l'aliquota ridotta del 5% riguarda l'intera bolletta contabilizzata nel periodo di vigenza della norma emergenziale, senza necessità di distinguere tra consumi entro i 480 metri cubi annui (ordinariamente al 10%) e consumi eccedenti (ordinariamente al 22%).
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Riferimento normativo
risoluzione n. 47 del 6 settembre 2022 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 47/E
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Roma, 6 settembre 2022
Divisione Contribuenti
_____________
Direzione Centrale
Piccole e Medie Imprese
OGGETTO: Risposta n. 368 del 7 luglio 2022 – Aliquota IVA del 5 per cento
gas - Servizi accessori
A seguito della pubblicazione della risposta n. 368 del 7 luglio 2022 la
scrivente è stata interessata da talune richieste di chiarimento provenienti da
molteplici associazioni di categoria in ordine alla previsione contenuta
nell’articolo 2 del decreto legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, recante "Misure urgenti
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale”, che ha introdotto una norma temporanea in merito alla corretta
aliquota IVA da applicare alle diverse componenti addebitate in bolletta agli
utenti finali.
A seguito dell’analisi dei dettagli forniti in merito alle modalità di
fatturazione delle prestazioni oggetto dell’agevolazione, si svolgono le seguenti
considerazioni che superano parzialmente quanto affermato nella citata risposta.
La predetta analisi, in particolare, ha riguardato il trattamento IVA delle
operazioni diverse da quelle di somministrazione di gas naturale, quali i servizi
accessori o la quota fissa, che la citata risposta considerava soggette a IVA con
aliquota ordinaria, in conformità a quanto chiarito nella circolare 17 gennaio
2008, n. 2/E e ai successivi documenti di prassi, tra cui le circolari 3 dicembre
2021, n. 17/E e 16 giugno 2022, n. 20/E.
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L’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 130 del 2021 sopra citato,
come noto, deroga temporaneamente a quanto stabilito al riguardo dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. Decreto IVA) poiché
prevede letteralmente che «In deroga…le somministrazioni di gas metano usato
per combustione per usi civili e industriali (…), contabilizzate nelle fatture
emesse (…) … sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».
Si ricorda, inoltre, che la predetta misura agevolativa è stata più volte
prorogata, come illustrato nella risposta n. 368, e che da ultimo con l’articolo 1-
quater del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 giugno
2022 n. 91 il legislatore ha sostanzialmente esteso il medesimo trattamento
agevolato, anche per il terzo trimestre 2022.
La relazione illustrativa al decreto legge n. 130 del 2021, comunemente
conosciuto come “decreto Taglia bollette”, chiarisce meglio la ratio della norma
stessa specificando che «al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si
verificheranno nei prossimi mesi….a causa di congiunture
internazionali...L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento
riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e
industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento sia a quelle
per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per
cento»1.
La relativa relazione tecnica chiarisce ulteriormente che «La disposizione
riduce l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi
civili e industriali. Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame
si intende ridurre al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas
metano, (…), indipendentemente dallo scaglione di consumo».
1 La somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili è soggetta all’aliquota IVA del
10 per cento limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all’anno solare), mentre i consumi eccedenti
tale limite, si applica l’aliquota del 22 per cento.
I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all’aliquota IVA del 22 per
cento, ad eccezione di quanto previsto dal n.103) della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, che
prevede l’aliquota IVA del 10 per cento per le somministrazioni a uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.
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La norma in commento – che, come emerge dai sopracitati documenti di
prassi, intende contenere gli effetti dell’aumento del costo del gas – va letta
congiuntamente con il successivo comma 2 in cui si attribuisce mandato
all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di ridurre le aliquote
relative agli oneri generali di sistema.
Nella medesima direzione va anche l’articolo 1-quater del d.l. n. 50 del
2022, stabilendo:
- al comma 3 che «Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno
2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,
fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate
le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas
naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022»;
- al comma 5 che «Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno
2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto
stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di
sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240
milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo
fino a 5.000 metri cubi annui».
Dalla lettura congiunta di quanto sopra riportato emerge la generale
volontà del legislatore di ridurre il più possibile il costo “complessivo” della
bolletta a carico dell’utente finale.
In conclusione, poiché la normativa temporanea emergenziale –
espressamente derogando alla disciplina IVA ordinariamente prevista – va nella
direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti
e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non
rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili
eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota
agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e
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contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma
temporanea.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL CAPO DIVISIONE
(Firmato digitalmente)
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La Risoluzione 47/2022 è fondamentale per chi applica l'IVA su forniture di gas naturale, somministrazioni di gas metano, aliquote agevolate e misure emergenziali. Commercialisti e aziende fornitrici di gas devono consultarla per comprendere il trattamento IVA delle bollette, la deroga temporanea al DPR 633/1972, l'applicazione dell'aliquota del 5% indipendentemente dagli scaglioni di consumo, e il coordinamento con le disposizioni dell'ARERA sugli oneri generali di sistema.
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