Aliquota IVA – Somministrazioni di gas metano per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Usi esclusi dall'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 5 per cento ex articolo 2, comma 1, decreto legge n. 130 del 2021
Aliquota IVA – Somministrazioni di gas metano per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Usi esclusi dall'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 5 per cento ex articolo 2, comma 1, decreto legge n. 130 del 2021 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 402/2023
OGGETTO: Aliquota IVA – Somministrazioni di gas metano per combustione per
gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Usi esclusi dall'ambito applicativo
dell'aliquota IVA del 5 per cento ex articolo 2, comma 1, decreto legge
n. 130 del 2021
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.p.A. (di seguito ''Istante'' e/o ''società'') è una società operante nel settore
energetico e si occupa della vendita di gas naturale a consumatori finali.
Il Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. ''Decreto Energia''), convertito
con modificazioni dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171, recante ''Misure urgenti per
il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale'', all'articolo 2, comma 1, ha previsto, in deroga all'ordinaria disciplina Iva sopra
accennata, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota Iva applicabile alle somministrazioni
di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per
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i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021; nel dettaglio, l'aliquota Iva
al 5 per cento è stata prevista per ''[...] le somministrazioni di gas metano usato per
combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 [...]''.
Tale misura agevolativa è stata poi estesa, alle medesime condizioni, dapprima
alle forniture avvenute nell'anno 2022 e, da ultimo, a quelle eseguite nel primo e nel
secondo trimestre 2023.
L'Agenzia delle entrate, ha chiarito che ''al ricorrere del presupposto anzidetto'',
vale a dire in presenza di impieghi per i soli usi civili e industriali a cui fa riferimento
l'articolo 26 sopra menzionato, ''l'aliquota del 5 per cento è applicabile anche agli
impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le
esenzioni dal pagamento dell'accisa, di cui all'articolo 17 del TUA (fattispecie soggette
ad accisa ancorché esonerate dal relativo pagamento) e a quelli assoggettati ad aliquota
ridotta, così come disciplinati dall'articolo 24 del TUA'' (cfr. Circolare 3 dicembre 2021,
n. 17/E, Circolare 4 febbraio 2022 n. 3/E, Circolare 16 giugno 2022 n. 20/E).
Quindi, sulla base dei riferimenti assunti dalla norma e dalla prassi richiamate,
l'aliquota Iva del 5 per cento è riservata alle somministrazioni di gas naturale:
che rientrano negli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma
1, del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 ''Testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative'' (c.d. Testo unico delle accise TUA);
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ricadenti negli usi sottoposti ad accisa, ancorché in regime di esenzione
ai sensi dell'articolo 17 del citato TUA;
per gli usi soggetti all'applicazione di un'aliquota di accisa agevolata/ridotta
ai sensi dell'articolo 24, TUA.
Tutto quanto ciò premesso, stante l'assenza di specifici chiarimenti di prassi in
merito all'ambito applicativo di tale agevolazione, l'Istante chiede se l'aliquota Iva al
5 per cento è applicabile anche al gas naturale utilizzato per la riduzione chimica nei
processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, vale a dire gli usi esclusi dall'ambito di
applicazione delle accise ai sensi dell'articolo 21, comma 13, TUA., a cui non fa espresso
riferimento l'articolo 26, comma 1, del TUA.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che l'applicazione dell'Iva al 5 per cento è possibile soltanto per
gli usi del gas naturale cui fa riferimento l'articolo 26, comma 1, TUA, vale a dire gli usi
civili e industriali rientranti nel campo di applicazione delle accise, ovvero soggetti ad
accisa ancorché in regime di esenzione e/o agevolazione/riduzione.
Di converso, a parere della società, non beneficiano dell'aliquota Iva al 5 per cento
gli usi del gas naturale di cui all'articolo 21, comma 13, TUA in quanto riferiti a categorie
d'uso autonomamente disciplinate dal TUA e non sussumibili tra quelle civili e industriali
menzionate dall'articolo 26, comma 1, TUA in quanto poste al di fuori dell'ambito di
applicazione delle accise.
L'Istante, a supporto di tale tesi, rappresenta che il riferimento alla condizione di
impiego del gas naturale in ''usi civili e industriali'' è desumibile dall'espresso richiamo
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all'articolo 26, comma 1, del TUA, il quale prevede che ''il gas naturale (codici NC 2711
11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali,
nonché all'autotrazione, è s ottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui
all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del
consumo per il gas naturale estratto per uso proprio''.
In questo modo, il legislatore avrebbe inteso espressamente agevolare gli usi
rientranti nel novero di quelli civili e industriali, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del
TUA, compresi nell'ambito di applicazione della disciplina in tema di accise in base alle
aliquote fissate nell'Allegato I del TUA escludendo, di contro, gli altri usi non richiamati
dall'articolo 26 del TUA come usi civili o industriali (ad esempio l'uso del gas per la
produzione di energia elettrica o l'uso per autotrazione).
A conferma di tale soluzione interpretativa l'Istante invoca la posizione adottata
dall'Amministrazione nei documenti di prassi sopra richiamati in cui, tra gli usi non
meritevoli dell'agevolazione in oggetto, l'Amministrazione annovera ''l'utilizzo del
gas naturale per autotrazione nonché quello utilizzato per la produzione di energia
elettrica'', in quanto detti usi ''si configurano come impieghi del tutto autonomi e
differenziati rispetto all'impiego per gli usi civili e industriali ivi individuati, sottoposti
ad accisa con applicazione di una propria aliquota'' (cfr. Circolare 3 dicembre 2021,
n. 17/E).
Si tratta, dunque, di usi del gas che, pur se sottoposti ad accisa, non possono
beneficiare dell'Iva al 5 per cento dal momento che riguardano fattispecie autonome e
non espressamente richiamate dall'articolo 2, comma 1 del cd. Decreto Energia, oltreché
soggette ad aliquote diverse rispetto a quelle per usi civili e industriali.
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Depone, secondo l'Istante, in questo senso anche la risoluzione 47/E/2022,
laddove è stata ammessa l'estensione dell'Agevolazione Iva a tutte le componenti della
bolletta relativa alla fornitura resa al cliente finale, ma pur sempre rimanendo nel
perimetro degli usi civili e industriali di cui all'art. 26, co. 1, TUA.
L'Istante ulteriormente argomenta la propria soluzione evidenziando, altresì, che
è principio ormai consolidato, tanto nella prassi fiscale quanto nella giurisprudenza sia
di merito che di legittimità, quello per cui le norme fiscali di agevolazione sono intese
quali norme di ''stretta interpretazione'', nel senso che non sono in alcun modo applicabili
a casi e situazioni non riconducibili a quanto espressamente richiamato dalla norma (cfr.
ex multis Cass. Civ., ord. n. 19859/2021, sent. n. 28067/2022 e ord. n. 34151/2022).
Con particolare riferimento agli impieghi nella riduzione chimica, nei processi
elettrochimici, metallurgici, mineralogici di cui all'articolo 21, comma 13 del TUA,
oltre a quanto sopra argomentato, a beneficio della soluzione interpretativa di parte,
deporrebbe anche la circostanza che detti usi sono estranei al campo di applicazione
dell'accisa e non sarebbero assimilabili a casi di agevolazione secondo quanto chiarito
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella Nota prot. del 7 agosto 2013 n. 80667 ove
si legge che ''le esclusioni dal campo di applicazione dei regimi impositivi non rientrano
nelle fattispecie agevolative'' ; infatti, le fattispecie agevolative ''riguardano riduzioni
o esenzioni dell'accisa per situazioni oggettive o soggettive sottoposte all'imposizione,
ma meritevoli di trattamenti agevolati, previo riconoscimento del diritto che deve essere
esercitato dall'interessato [...]. Le esclusioni, invece, insieme alla previsione impositiva,
delimitano e definiscono l'ambito di applicazione del regime fiscale, al di fuori del quale
non si realizza il presupposto dell'obbligazione tributaria''.
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 2 del Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con
modificazioni, dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171, ha disposto che ''In deroga
a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e
industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora
le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi
stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli
importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021''.
La citata disposizione agevolativa, nell'ambito delle misure urgenti per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale,
ha, dunque, inteso prevedere la riduzione al 5 per cento dell'aliquota Iva applicabile alle
somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle
fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La misura
è stata prorogata, dapprima, con riferimento alle forniture avvenute nell'anno 2022 e, da
ultimo, a quelle eseguite nel primo e secondo trimestre del 2023 (rispettivamente, per il
I trimestre 2023, ad opera dell'articolo 1, comma 13, della Legge 197 del 19 dicembre
2022 e, per il II trimestre 2023, dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del
30 marzo 2023).
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La disposizione in commento, in sostanza, riduce temporaneamente al 5 per cento
l'aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi
civili e industriali, facendo espresso riferimento, a tal fine, all'articolo 26, comma 1, del
Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative (c.d. Testo unico delle accise TUA), approvato
con Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
In proposito, si fa presente che la Circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021,
fornendo chiarimenti in relazione all'ambito applicativo di tale disposizione agevolativa,
ha specificato che ''occorre, [...], assumere ai fini IVA la stessa qualificazione di ''usi
civili'' e di ''usi industriali'' utilizzata per l'applicazione dell'accisa sul gas naturale''
individuati dall'articolo 26, comma 1 dello stesso Testo unico.
In particolare, il comma 1 del menzionato articolo 26 prevede che «il gas naturale
(codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per
usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle
aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al
momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio».
Il medesimo articolo 26 del TUA fornisce, nei commi 2 e 3, indicazioni in
merito alla distinzione fra ''uso civile'' e ''uso industriale'' del gas naturale destinato alla
combustione.
Il comma 2 dell'articolo 26 ricomprende negli ''usi civili'' ''anche gli impieghi del
gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane
e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta
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l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di
calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili ''.
Per quanto concerne gli ''usi industriali'', il comma 3 ricomprende in questi ultimi
''gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali
produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi
nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di
ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e
gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo
11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano,
altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro,
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte
da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli
indigenti''.
Tanto premesso, con riferimento al quesito posto dal contribuente, concernente
l'applicabilità dell'aliquota Iva al 5 per cento alla somministrazione di gas metano
utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici
di cui all'articolo 21, comma 13 del TUA, si condivide la soluzione interpretativa
prospettata.
I predetti usi sono, infatti, da considerarsi come impieghi del tutto autonomi e
differenziati rispetto all'impiego per gli usi civili e industriali previsti dall'articolo 26,
comma 1 del TUA.
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Del resto il legislatore fiscale, con la norma in commento, non ha inteso agevolare
qualunque somministrazione di gas metano per combustione, ma, come si desume
dall'espresso rinvio all'articolo 26 del TUA solo quelle effettuate per gli usi civili e
industriali, previsti dalla citata norma, (cfr. Circolare 3 dicembre 2021, n. 17/E), con la
conseguenza, ad esempio, che taluni usi, ancorché ''di fatto'' industriali, non fruiscono
dell'aliquota Iva ridotta.
In tal senso, come esplicitato dalla Circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021, non
beneficiano dell'agevolazione in commento:
l'impiego del gas metano per autotrazione, contemplato dal citato articolo
26 comma 1 del TUA, ma non espressamente richiamato dall'articolo 2, comma 1, del
Decreto Legge n. 130 del 2021;
l'utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica,
che, così come gli altri prodotti energetici impiegati in tale uso, è assoggettato, per motivi
di politica ambientale, alla specifica tassazione prevista dall'articolo 21, comma 9, del
TUA.
Come rilevato dallo stesso interpellante, inoltre, l'esclusione degli usi di cui
all'articolo 21, comma 13, del TUA dal campo di applicazione dell'aliquota Iva
agevolata risulta coerente coi principi giurisprudenziali elaborati sia dal giudice di
legittimità che dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea a proposito dell'esegesi delle
disposizioni agevolative, secondo cui le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni
sono di stretta interpretazione e non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico
o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse
espressamente considerati.
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In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, si è dell'avviso che
l'aliquota Iva agevolata del 5 per cento prevista dall'articolo 2 comma 1 del Decreto
Legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. ''Decreto Energia'') non possa essere applicata
alla somministrazione di gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi
elettrolitici, metallurgici e mineralogici, vale a dire gli usi esclusi dall'ambito di
applicazione delle accise ai sensi dell'articolo 21, comma 13, TUA.
Firma su delega del Direttore Centrale,
Capo Divisione aggiunto
Delega n. 14034 del 10 novembre 2022
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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