Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 633/2011

Regime di non imponibilità Iva di cui all'art. 72, primo comma, lett. f), del d.P.R., n. 633 del 1972 - Chiarimenti in ordine alla necessità di ottenere il certificato di esenzione Iva previsto dall'art. 51, commi 1 e 2, del regolamento comunitario n. 282/2011 e del relativo visto

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regime di non imponibilità Iva di cui all'art. 72, primo comma, lett. f), del d.P.R., n. 633 del 1972 - Chiarimenti in ordine alla necessità di ottenere il certificato di esenzione Iva previsto dall'art. 51, commi 1 e 2, del regolamento comunitario n. 282/2011 e del relativo visto - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti ________________ Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 45 OGGETTO: Regime di non imponibilità Iva di cui all'art. 72, primo comma, lett. f), del d.P.R., n. 633 DEL 1972 - Chiarimenti in ordine alla necessità di ottenere il certificato di esenzione Iva previsto dall'art. 51, commi 1 e 2, del regolamento comunitario n. 282/2011 e del relativo visto. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO Il Consorzio ALFA (di seguito "Istante") chiede chiarimenti in ordine alla necessità di ottenere il certificato di esenzione Iva (previsto dall'art. 51, primo paragrafo, del regolamento comunitario n. 282/2011) per godere del regime di non imponibilità Iva di cui all'art. 72, primo comma, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito anche, Decreto IVA), in relazione a taluni acquisti intracomunitari (rilevanti nel nostro Paese) he lo stesso effettuerà in qualità di mandatario con rappresentanza dell'organismo internazionale riconosciuto BETA (di seguito "BETA"). L'Istante è uno degli enti di eccellenza a livello mondiale per ricerche sulla fusione nucleare. Negli ultimi anni, ha partecipato a numerosi progetti di collaborazione nella ricerca nel campo della fusione nucleare, stipulando, a tal fine, specifici accordi con enti di diritto comunitario nonché con organismi internazionali Pagina 2 di 6 (come, per l'appunto, nel caso di specie BETA). BETA è un'organizzazione internazionale (avente sede in Francia), istituita su impulso dell'Unione Europea in data XX.XX.XXXX. Nell'istanza viene precisato che si tratta di un'organizzazione dotata di personalità giuridica (anche di diritto pubblico) e che svolge un'attività non commerciale, essendo stata costituita per prevedere e promuovere la cooperazione tra i soggetti coinvolti nel progetto internazionale "GAMMA". A detto organismo, in particolare, come previsto dall'art. 12 dell'Accordo istitutivo, si applica una specifica Convenzione sui privilegi e le immunità fiscali stipulata in data xx.xx.xxxx (Agreement XXX), il cui art. 5 espressamente prevede l'esenzione da ogni dazio e imposta relativa ai beni acquistati da BETA o per suo conto. L'Istante ha stipulato con l'organismo internazionale BETA un Accordo (intitolato Agreement YYY) volto a disciplinare un rapporto collaborativo tra i due enti per l'esecuzione di un'opera comune, con descrizione dei reciproci apporti ed istituzione di organi per c.d. associativi, strumentali alla realizzazione dell'opera. Nell'Agreement YYY è espressamente previsto quanto segue: 1. in ossequio a quanto disposto dall'Agreement XXX, BETA sarà esente da dazi, tasse e oneri riscossi in occasione o al momento dell'importazione, relativamente ai suoi contributi finanziari effettuati in esecuzione del detto accordo (art. 29, punto primo); 2. il Consorzio ALFA agirà «in the name and on behalf of» (quindi «in nome e per conto di») BETA, nell'acquisto di beni e servizi con risorse finanziarie messe a disposizione da BETA medesima (art. 29, punto secondo); 3. le attrezzature acquistate o importate in esecuzione del presente accordo e in ossequio alle disposizioni contenute nell'Agreement XXX saranno utilizzate esclusivamente per i fini ivi previsti (art. 29, punto terzo); Pagina 3 di 6 4. la proprietà dei pezzi e dei macchinari apparterà esclusivamente a BETA, laddove, invece, l'Istante rimarrà responsabile della corretta installazione dei componenti montati (art. 30). Nell'esecuzione di detto Accordo, l'Istante si troverà ad effettuare alcuni acquisti di componenti nonché a ricevere talune prestazioni di manutenzione/installazione da altre imprese residenti in altri Stati dell'Unione Europea, operazioni rilevanti in Italia in quanto i beni acquistati verranno spediti in Italia e le prestazioni di servizi verranno rese in Italia. Esposta la fattispecie concreta, l'Istante chiede chiarimenti in relazione all'art. 72, primo comma, lett. f), del Decreto IVA letto in uno con l'art. 51, primo paragrafo, del regolamento comunitario n. 282/2011. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Secondo l'Istante, nel caso di specie, sia con riguardo ai programmati acquisti sia relativamente alle programmate prestazioni di servizi, trova applicazione il regime di non imponibilità prevista dall'art. 72, primo comma, lett. f), del Decreto IVA, in presenza di ambedue gli elementi strutturali che caratterizzano la particolare ipotesi, e segnatamente: a) l'effettuazione di cessioni di beni e prestazioni di servizi nei riguardi di un organismo internazionale riconosciuto diverso da quelli di matrice comunitaria; b) la previsione, nella convenzione istitutiva di BETA, della non imponibilità Iva delle operazioni compiute da detto ente nello svolgimento della propria attività istituzionale. Quanto al primo di detti elementi, sotto il profilo oggettivo, in virtù del mandato con rappresentanza conferito da BETA all'Istante (cfr. art. 29, punto secondo, dell'Agreement YYY), gli acquisti di beni compiuti e le prestazioni di servizi ricevute da quest'ultimo esplicheranno i loro effetti direttamente nei riguardi di IBETA. Pagina 4 di 6 Quanto al regime di non imponibilità dall'Iva, questo è espressamente previsto, in via generale, dall'art. 12 della convenzione istitutiva di IBETA e dal c.d. Agreement XXX (il cui art. 5 contempla l'esenzione da ogni dazio e imposta relativa ai beni acquistati da BETA o in suo nome e per suo conto) e, nel caso specifico, dall'art. 29, punto uno, dell'Agreement YYY il quale, in ossequio a quanto disposto dall'Agreement XXX, ribadisce che BETA sarà esente da dazi, tasse e oneri riscossi in virtù o al momento dell'importazione, relativamente ai suoi contributi finanziari effettuati in esecuzione del presente Accordo. Per usufruire di detto regime di non imponibilità (che trova la sua corrispondenza nell'esenzione introdotta dall'art. 151 della direttiva 2006/112/CE) l' Istante, quale mandatario con rappresentanza di BETA, ritiene di doversi munire del certificato di esenzione IVA previsto dall'art.51, primo e secondo comma, del Regolamento comunitario 15/03/2011 n. 282/2011. Al riguardo, l'Istante evidenzia l'ampia formulazione dell'art. 51 che, nel prevedere l'obbligo di munirsi del certificato, ricomprende tutte le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE (e, dunque, anche quella di cui alla lett. b), ossia il nostro art. 72, primo comma, lett. f), cit.), nonché la necessità di interpretare la norma nazionale (e segnatamente, l'art. 72, primo comma, lett. f), del Decreto IVA, che non prevede alcun requisito formale solo perché anteriore al regolamento UE), in senso conforme al diritto comunitario. L'Istante ritiene, però, di poter essere dispensato (e, per suo tramite, anche BETA ) dall'obbligo di vistare il predetto certificato, atteso che si tratta di operazioni compiute in nome e per conto di un organismo internazionale (di cui è parte anche l'Europa) e destinate ad un uso ufficiale. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Pagina 5 di 6 L'articolo 72, comma 1, lett. f) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevede un regime di non imponibilità, e di equiparazione alle operazioni di cui agli articoli 8, 8- bis e 9 del Decreto IVA, per «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede». La norma nazionale trova la sua matrice nell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) ai sensi del quale gli Stati membri esentano «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede» . Con riferimento al certificato di esenzione dall'IVA, l'articolo 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 stabilisce che «1.Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento funge da conferma che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell'allegato di detto certificato. Nell'usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti. 2.Il certificato di cui al paragrafo 1 «è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall'obbligo di far vistare il certificato. Tale esonero può essere revocato Pagina 6 di 6 in caso di abuso. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare gli uffici incaricati di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un esonero dall'obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri». Ciò premesso, si concorda con l'Istante nel ritenere che lo stesso debba munirsi del predetto certificato di esenzione con riferimento al regime di non imponibilità di cui all'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, con riferimento alla richiesta posta nell'istanza che «il Consorzio ALFA (e per suo tramite, BETA) possano essere dispensati dall'obbligo di vistare detto certificato» si ritiene che tale esonero debba essere richiesto allo Stato membro ospitante l'organismo internazionale BETA, e, quindi, alle Autorità competenti francesi. L'esenzione, infatti, è chiesta dal Consorzio ALFA in qualità di mandatario con rappresentanza di BETA, il quale, come chiarito anche in sede di documentazione integrativa, è un organismo internazionale che ha sede in Francia e non ha accordi di sede con l'Italia né risulta ivi accreditato ai fini diplomatici. Come si evince dal complesso della normativa comunitaria sopra riportata, sono le autorità competenti dello Stato membro ospitante l'organismo internazionale (nel caso di BETA, la Francia) a dover valutare la spettanza delle esenzioni IVA previste dalla normativa nazionale in conformità alla Direttiva IVA e, se del caso, vistare il certificato di esenzione, ovvero concedere la dispensa da detto visto in conformità al Regolamento n. 282/2011. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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