Trattamento IVA dei distacchi e/o prestiti di personale – imponibilità – abrogazione dell'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988 n. 67 – articolo 16–ter del decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267
Come viene trattato ai fini IVA il distacco di personale tra imprese quando è previsto il solo rimborso dei costi sostenuti?
Spiegato da FiscoAI
A partire dal 1° gennaio 2025, il distacco di personale tra imprese è soggetto a IVA anche quando la distaccataria rimborsa alla distaccante solo i costi effettivi sostenuti, senza alcun margine di guadagno. Questa regola nasce dall'abrogazione dell'articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, che precedentemente escludeva dall'IVA i distacchi a fronte del puro rimborso dei costi. La Corte di Giustizia UE ha stabilito che esiste un "nesso diretto" tra la prestazione di distacco e il rimborso: le due prestazioni si condizionano reciprocamente, quindi l'operazione è onerosa e imponibile indipendentemente dall'importo del corrispettivo. L'importo versato dalla distaccataria deve essere assoggettato a IVA con l'aliquota ordinaria, comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi, poiché il rimborso costituisce il corrispettivo della prestazione di servizio reso.
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Riferimento normativo
Trattamento IVA dei distacchi e/o prestiti di personale – imponibilità – abrogazione dell'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988 n. 67 – articolo 16–ter del decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 38/2025
OGGETTO: Trattamento IVA dei distacchi e/o prestiti di personale – imponibilità –
abrogazione dell'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988 n. 67 –
articolo 16–ter del decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con
modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Società Alpha S.p.A. (di seguito ''Istante'' o ''Società'' o ''Contribuente'') è
una società in house costituita conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e
integralmente partecipata (OMISSIS).
L'Istante presta, in favore dei propri soci, servizi di progettazione, sviluppo e
gestione di sistemi informatici e telematici.
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L'Azienda Beta è un ente strumentale (OMISSIS) dotato di autonomia
imprenditoriale e di personalità giuridica di diritto pubblico, preposto alla gestione
coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie per l'intero territorio.
L'Azienda Beta, su mandato del soggetto attuatore, è impegnata a realizzare
importanti progetti per lo sviluppo dei servizi digitali finanziati con fondi P.N.R.R. e, a tal
fine, necessita di potenziare temporaneamente il proprio settore tecnicoamministrativo
mediante l'inserimento di nuove risorse professionali: a tal fine, Beta ha richiesto ad
Alpha la disponibilità a distaccare temporaneamente alcuni dipendenti, in possesso delle
necessarie competenze professionali.
L'Istante ha acconsentito alla richiesta individuando i lavoratori in possesso delle
necessarie competenze.
A tal fine, Alpha e Beta intendono prevedere nell'accordo di distacco il solo
rimborso, da parte della distaccataria alla distaccante, del costo complessivo sostenuto
da quest'ultima per ogni singolo lavoratore distaccato, inclusi tutti gli oneri contributivi
e assicurativi ripresi analiticamente a piè di lista dai cedolini stipendiali dei lavoratori
interessati.
Tanto rappresentato, con il presente interpello la Società chiede chiarimenti in
ordine al trattamento ai fini IVA del distacco di personale tra Alpha e Beta, al fine di
accertare se, in caso di mero rimborso dal distaccatario dei soli costi effettivi sostenuti
dal distaccante per ciascun lavoratore distaccato, tale rimborso sia da considerarsi fuori
campo IVA oppure imponibile con applicazione dell'aliquota ordinaria.
La Società precisa che, relativamente al regime fiscale ai fini IVA, sia Alpha
S.p.A. sia Beta sono soggetti passivi d'imposta; in particolare, ai sensi dell'articolo 4
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del D.P.R. n. 633/1972, Beta rientra nella categoria degli enti non commerciali soggetti
ad IVA in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio
di attività commerciali in quanto, sotto il profilo soggettivo, le Aziende Sanitarie sono
soggette ad IVA limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio di attività
imprenditoriali.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante, richiamando l'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988 n. 67,
nonché l'interpretazione fornita dapprima dalla Corte di Cassazione con la sentenza a
sezioni unite 23021 del 2011 e, più recentemente, dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (con la sentenza 11 marzo 2020, resa nella causa C94/19), ritiene che l'accordo
di distacco sottoscritto tra Alpha S.p.A. e Beta non possa configurarsi quale negozio
a titolo oneroso in quanto le Parti non intendono prevedere un corrispettivo diretto a
carico della distaccataria per il distacco del personale della distaccante, da intendersi
quale controvalore effettivo per il servizio prestato, bensì unicamente il rimborso dei
costi sostenuti dalla distaccante Alpha S.p.A. per ogni singolo lavoratore, senza alcuna
marginalità da parte di Alpha S.p.A.
Pertanto, l'Istante ritiene che l'importo corrispondente al rimborso dei costi
sostenuti non sia assoggettabile ad IVA.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 prevede che ''Non sono
da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di
personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo''.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 19 gennaio 2019 n. 2385, ha rimesso alla
Corte di Giustizia Europea il giudizio relativo alla compatibilità delle previsioni indicate
nel citato articolo 8 al contenuto della Direttiva 2006/112/CE (c.d. ''Direttiva Iva''), in
particolare degli articoli 2 e 6.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 marzo 2020,
causa C94/19, ha affermato l'incompatibilità di questa disposizione con l'articolo 2,
punto 1, della Direttiva IVA, contenente l'elenco delle operazioni soggette a IVA, nella
parte in cui dispone l'irrilevanza ai fini IVA dei prestiti o dei distacchi di personale
''[...] di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il
rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore
della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino
reciprocamente''.
Per i giudici unionali non può dunque essere esclusa a priori l'irrilevanza ai fini
IVA del distacco di personale.
A giudizio dei medesimi, tale operazione rileva ai fini IVA quando tra le parti
sussiste un nesso diretto in forza del quale ''[...] le due prestazioni si condizionano
reciprocamente, [...] vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia
anche l'altra, e viceversa [...]. Se pertanto dovesse essere dimostrato circostanza che
spetta al giudice del rinvio verificare che il pagamento da parte della (n.d.r. controllata)
degli importi che le sono stati fatturati dalla sua società controllante costituiva una
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condizione affinché quest'ultima distaccasse il dirigente, e che la controllata ha pagato
tali importi solo come corrispettivo del distacco, si dovrebbe concludere per l'esistenza
di un nesso diretto tra le due prestazioni. [...] È irrilevante, a tale riguardo, l'importo
del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai
costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della
sua prestazione [...]. Infatti, una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso
diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto [...]''.
Al fine di recepire l'orientamento dei giudici unionali, l'art. 16ter del decreto
legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre
2024 n. 267, ha abrogato l'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
In particolare, l'art. 16ter cit., rubricato ''Trattamento del prestito o distacco
di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto'', dispone che ''Il comma 35
dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a
decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti
anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea dell'11 marzo 2020, nella causa C94/19, o in conformità all'articolo 8, comma
35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi''.
In considerazione del tenore letterale della norma, devono essere assoggettate ad
IVA le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche quando sono
rese a fronte del rimborso del puro costo, erogate in adempimento di contratti stipulati
o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
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La citata disposizione prevede, altresì, una clausola di salvaguardia per i
comportamenti (rectius, rapporti) posti in essere anteriormente alla predetta data: in
particolare, in assenza di accertamenti definitivi, è legittimo sia il comportamento
dell'impresa che non ha addebitato l'IVA alle prestazioni di distacco di personale in forza
della previgente normativa nazionale sia la condotta dell'impresa che ha addebitato l'IVA
su dette prestazioni in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE.
Con riferimento al caso in esame, l'Istante afferma che il distacco di personale a
favore di Beta avviene a fronte del solo rimborso da parte della distaccataria del costo
complessivo sostenuto dalla distaccante per ogni singolo lavoratore distaccato, inclusi
tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a piè di lista dai cedolini
stipendiali dei lavoratori stessi.
A tal proposito, si evidenzia che l'art. (OMISSIS) dispone che ''nel rispetto del
diritto comunitario, [...], per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la
gestione di servizi pubblici riservati [...] nonché per lo svolgimento di attività di servizio
strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a
soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la ... si avvale, sulla base di contratto di
servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati,
dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge: a) enti pubblici; b)
fondazioni o associazioni; c) società di capitali''.
Nel caso di specie, dunque, il distacco del personale non avviene tra società
appartenenti al medesimo gruppo, bensì tra l'Istante e l'Azienda Beta per i Servizi
Sanitari, a cui Alpha fornisce servizi relativi allo sviluppo e alla gestione dei sistemi
informatici e telematici in conformità al predetto articolo (OMISSIS).
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A prescindere dall'assenza di un mark up a favore di Alpha presupposto che,
nei termini anzidetti, è irrilevante ai fini dell'onerosità dell'operazione si ritiene che nel
caso in esame sia riscontrabile un nesso diretto, nell'accezione fatta propria dalla Corte
di Giustizia UE, tra la prestazione dell'Istante, avente ad oggetto il distacco del proprio
personale presso Beta, e la controprestazione di quest'ultima, in quanto gli importi versati
da Beta a favore di Alpha e il distacco di personale di quest'ultima si condizionano
reciprocamente.
Ne consegue che i servizi di distacco di personale erogati dall'Istante (i.e. impresa
distaccante) a favore di Beta (i.e. distaccataria) in adempimento di accordi stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2025, assumono rilevanza agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. Gli importi erogati dalla distaccataria a favore dell'impresa distaccante a titolo
di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni singolo lavoratore
distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) dovranno, quindi,
essere assoggettati ad imposta.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Il trattamento IVA del distacco di personale è disciplinato dall'articolo 16-ter del decreto legge 131/2024, che abroga la precedente norma nazionale e recepisce l'orientamento della Corte di Giustizia UE sulla causa C94/19. Commercialisti e aziende devono applicare l'aliquota IVA ordinaria sui rimborsi di costi per distacchi stipulati dal 1° gennaio 2025, verificando il nesso diretto tra prestazione e corrispettivo secondo la giurisprudenza europea su operazioni obbligatoriamente soggette a imposta.
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