Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 97/2022
Non imponibilità - Dichiarazione di alto mare - Servizi di demolizione -Rettifica risposta n. 97 dell'8 marzo 2022
Riferimento normativo
Non imponibilità - Dichiarazione di alto mare - Servizi di demolizione -Rettifica risposta n. 97 dell'8 marzo 2022- pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 120/2022
OGGETTO: Non imponibilità - Dichiarazione di alto mare - Servizi di demolizione -
Rettifica risposta n. 97 dell'8 marzo 2022
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.r.l. (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") in qualità di "
prestatore di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alla lett. a) del I°
comma dell'art. 8 bis" del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (in seguito "Decreto IVA") riferisce di avere ricevuto incarico da Beta e Gamma
S.p.a. "di effettuare lavorazioni connesse alla demolizione su una nave soggetta a
sequestro da svariati anni che conseguentemente non ha effettuato nell'anno
precedente alcun viaggio in alto mare".
Pertanto Beta e Gamma S.p.a. non ha inviato telematicamente alcuna
dichiarazione di alto mare di cui al comma 3, dell'articolo 8-bis del Decreto IVA, in
quanto trattasi di nave destinata alla demolizione.
La demolizione è stata portata a termine da Beta e Gamma S.p.a.
L'Istante chiede di sapere se possa fatturare l'operazione in regime di non
imponibilità IVA ex articolo 8-bis del Decreto IVA.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene corretto fatturare l'operazione in regime di non imponibilità in
quanto:
- nessuna dichiarazione potrebbe essere richiesta per una nave destinata alla
demolizione;
- le prestazioni di demolizione di cui alla lettera a) del primo comma del citato
articolo 8-bis non sarebbero circoscritte alle sole navi destinate alla navigazione in alto
mare, bensì a quelle comunque destinate alla demolizione come indicato nell'articolo
stesso (vedi il riferimento alla locuzione "ovvero alla demolizione").
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
A parziale rettifica della risposta n. 97 pubblicata in data 8 marzo 2022 si
osserva quanto segue.
Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente interpello preliminarmente
si osserva che l'istante non precisa se la nave in questione, ferma da anni, abbia
effettuato navigazione di "alto mare" secondo la definizione legislativa (cfr. articolo 8-
bis, terzo comma, del Decreto IVA), né se l'istante medesimo abbia o meno emesso
fattura nei confronti del proprio committente.
La presente risposta quindi espone in modo acritico la corretta disciplina fiscale
applicabile al caso concreto di una nave commerciale ferma da anni, senza entrare nel
merito di elementi fattuali non noti alla scrivente.
Le diverse fattispecie individuate dall'articolo 8-bis del Decreto IVA (in seguito,
semplicemente "articolo 8-bis") devono essere interpretate coerentemente alla direttiva
del 28 novembre 2006, 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA), relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto, di cui la normativa nazionale costituisce attuazione.
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Al riguardo, giova ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di
Giustizia Europea "le esenzioni devono essere interpretate in maniera restrittiva, dato
che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'imposta sulla cifra
d'affari è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un
soggetto passivo (cfr. Corte di Giustizia, sentenze: 26 giugno 1990, causa C-185/89,
Velker International Oil Company, punto 19; 16 settembre 2004, causa C-382/02,
Cimber Air, punto 25)".
Nel pronunciarsi quindi sull'articolo 15, n. 4, lettere a) e b) della sesta direttiva
[rifuso nell'attuale art. 148, lett. a) della Direttiva IVA], i giudici comunitari hanno
precisato che il riferimento a navi adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a
pagamento di passeggeri o usate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e
della pesca deve essere inteso nel senso "che il criterio dell'impiego in alto mare si
debba applicare a tutti i tipi di navi menzionati nella detta disposizione".
Secondo i giudici europei, "l'applicazione del criterio della navigazione d'alto
mare non consente l'esenzione per molte navi adibite alla navigazione in mare che
esercitano attività commerciali, industriali o della pesca, se queste attività non sono
svolte in alto mare. Se si dovesse intendere che tale disposizione non riguarda soltanto
le navi adibite alla navigazione d'alto mare, il n. 4, lett. b), del medesimo articolo, che
prevede anch'esso un'esenzione del genere per le navi adibite alla pesca costiera,
sarebbe superfluo" (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia 14 settembre 2006, C-
181/04 e C-182/04).
In coerenza con la normativa e la giurisprudenza unionali richiamate, a maggiore
precisazione di quanto affermato nella precedente risposta resa, si ribadisce quanto
chiarito dalla risoluzione 12 gennaio 2017, n. 2/E, che "per beneficiare del regime di
non imponibilità, la condizione per cui la nave deve essere "adibita alla navigazione
in alto mare" si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri
o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce
alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi
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adibite alla pesca costiera".
Si precisa, inoltre, che le imbarcazioni che possono essere ammesse al regime di
non imponibilità sono solo quelle espressamente indicate dall'articolo 8-bis - con le
precisazioni di cui al paragrafo precedente in relazione all'ambito di applicazione del
requisito dell'alto mare - e le prestazioni di servizi che possono godere del medesimo
regime, tra cui, ovviamente anche le operazioni di demolizione di cui alla lettera e)
dello stesso articolo, devono riguardare necessariamente tali tipologie di natanti.
L'Istante afferma che la demolizione riguarda "una nave soggetta a sequestro da
svariati anni che conseguentemente non ha effettuato nell'anno precedente alcun
viaggio in alto mare".
In proposito occorre richiamare quanto precisato con risoluzione n. 6/E del 16
gennaio 2018 "resta inteso che, qualora la nave resti ferma uno o più anni, occorrerà
fare riferimento alla percentuale di navigazione in alto mare effettuata nell'ultimo
anno di utilizzo del mezzo."
Inoltre, per quanto riguarda più strettamente gli aspetti procedurali, si ricorda che
l'articolo 8-bis, terzo comma, del Decreto IVA, stabilisce che "ai fini dell'applicazione
del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha
effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in
corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%. (...). I soggetti che
intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza
pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare
mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità
al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e
deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita
ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. (...).".
Il modello di dichiarazione è stato approvato con il Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2021 e ulteriori chiarimenti in merito sono
stati forniti dall'amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 54/E del 6 agosto
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2021.
Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente interpello il soggetto istante
sembra essere un "fornitore indiretto" avendo ricevuto l'incarico di effettuate alcune
lavorazioni da Beta e Gamma S.p.a.
In proposito si riporta quanto precisato nella risposta n. 89 del 2022 in cui si
afferma che "il fornitore diretto deve trasmettere/comunicare gli estremi del
protocollo della dichiarazione, rilasciato dall'Agenzia delle entrate, ai propri cedenti
e prestatori (i.e. fornitori indiretti) che abbiano titolo ad applicare il regime di non
imponibilità ai sensi dell'articolo 8-bis".
Infatti, "ciascun fornitore, diretto o indiretto, è tenuto ad indicare il protocollo
della dichiarazione rilasciato dall'Agenzia delle entrate nelle fatture emesse" (cfr.
Risoluzione 54/E del 2021).
In conclusione solo in presenza di tutti i descritti requisiti, sia sostanziali che
procedurali, sarà possibile emettere fattura in regime di non imponibilità ai sensi
dell'articolo 8-bis.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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