Legge Non_Fiscale

Legge 1/2019

Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia. (19G00002)

Pubblicato: 08/01/2019 In vigore dal: 08/01/2019 Documento ufficiale

Quali sono le misure di sostegno pubblico previste dal Decreto-Legge 1/2019 per Banca Carige e quali sono i limiti temporali e finanziari della garanzia dello Stato?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 1/2019 è stato emanato per affrontare la crisi di Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, a seguito della mancata approvazione di un aumento di capitale da 400 milioni di euro e dell'amministrazione straordinaria disposta dalla BCE il 2 gennaio 2019. La norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere una garanzia dello Stato su passività di nuova emissione della banca fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro, con validità fino al 31 dicembre 2019. Questa misura rientra nel quadro normativo europeo di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, specificamente nella disciplina degli aiuti di Stato alle banche in crisi finanziaria. La garanzia è concessa secondo i criteri della Comunicazione della Commissione europea sul settore bancario e nel rispetto della procedura prevista dal regolamento UE n. 806/2014, con competenza della Banca d'Italia o della BCE secondo le modalità stabilite dal regolamento UE n. 1024/2013.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 2019, n. 1

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 1/2019 # DECRETO-LEGGE 8 gennaio 2019, n. 1 ## Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia. (19G00002) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ; Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001 , in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47/CE , 2004/25/CE , 2005/56/CE , 2007/36/CE , 2011/35/UE , 2012/30 / UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; Visto, in particolare, l' articolo 18 del decreto legislativo 180 del 2015 ; Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181 , recante «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio , e le direttive 2001/24/CE , 2002/47 / CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/ UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C - 216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»); Visti gli esiti degli esercizi di stress condotti nel 2018 dalla BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico relativi alla Banca Carige S.p.A - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (di seguito "Banca Carige" o "l'Emittente"), che hanno evidenziato una carenza di capitale; Vista la mancata approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di Banca Carige, convocata in unica convocazione in data 22 dicembre 2018, della proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a euro 400 milioni; Considerato che in data 2 gennaio 2019 è stata disposta dalla Banca Centrale Europea l'Amministrazione Straordinaria di Banca Carige, al fine di assicurare maggiore stabilità e coerenza al governo della società e consentire il proseguimento delle attività di rafforzamento patrimoniale dell'Istituto. Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire a Carige misure di sostegno pubblico, al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio; Considerato che gli strumenti di debito subordinato emessi da Carige, risultano scaduti o estinti, tranne che per lo strumento Tier 2 per un valore nominale di 320 milioni di euro sottoscritto dallo Schema Volontario di Intervento del Fondo interbancario per la Tutela dei Depositi e da Banco di Desio e della Brianza; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione 1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell' articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell' articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 , il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, ((fino al 31 dicembre 2019)) , a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Banca Carige in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro. 2. La garanzia è concessa in conformità ai paragrafi da 56 a 62 della Comunicazione sul settore bancario. 3. Nel presente Capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 .

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Il Decreto-Legge 1/2019 riguarda la garanzia dello Stato, gli aiuti di Stato alle banche, la stabilità finanziaria e la risoluzione degli enti creditizi secondo la direttiva 2014/59/UE. Professionisti del settore bancario e consulenti finanziari consultano questa norma per comprendere le misure di sostegno pubblico, l'amministrazione straordinaria, il Meccanismo di Vigilanza Unico della BCE e la disciplina europea sulla crisi bancaria.

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