Cosa prevede la Legge 1012/1964 riguardo all'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1012/1964, promulgata il 21 ottobre 1964, istituisce un'addizionale temporanea all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato, con validità triennale a partire dal 1° gennaio 1965. L'addizionale si applica esclusivamente ai redditi imponibili che superano la soglia di 10 milioni di lire, rappresentando una misura fiscale straordinaria volta a colpire i redditi più elevati. La misura dell'addizionale è fissata al 10 per cento dell'imposta complementare già dovuta, quindi non si tratta di un'imposta autonoma ma di un incremento percentuale su quella esistente. Per i commercialisti e le aziende dell'epoca, questa norma rappresentava un aggravio fiscale temporaneo sui soggetti con redditi superiori alla soglia stabilita, richiedendo una corretta identificazione dei redditi imponibili e il calcolo dell'addizionale in sede di dichiarazione dei redditi.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 ottobre 1964, n. 1012
Testo normativo
LEGGE n. 1012/1964
# LEGGE 21 ottobre 1964, n. 1012
## Istituzione di una addizionale all'imposta complementare progressiva
sul reddito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Con effetto dal 1 gennaio 1965 è istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato. L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.
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La Legge 1012/1964 riguarda l'imposta complementare progressiva, un tributo storico italiano sulla progressività dei redditi, e introduce un'addizionale temporanea per i redditi superiori a 10 milioni di lire. Consulenti fiscali e professionisti del settore devono considerare questa norma nel contesto della tassazione straordinaria e delle addizionali fiscali, elementi rilevanti per la corretta determinazione dell'imponibile e del carico tributario complessivo nei periodi di vigenza della legge.
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