Disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonche' modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa.
Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 1012/1970 in materia di organizzazione dei mercati ortofrutticoli e delle materie grasse vegetali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 1012/1970 rappresenta l'adattamento della legislazione italiana ai regolamenti della Comunità Economica Europea in materia di organizzazione comune dei mercati. Si applica specificamente ai prodotti ortofrutticoli e alle materie grasse di origine vegetale, interessando principalmente l'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e gli operatori del settore agricolo comunitario. Il decreto prevede che quando gli organi competenti della CEE accertino una situazione di crisi grave di mercato per un prodotto ortofrutticolo, l'AIMA sia autorizzata ad acquistare i prodotti di origine comunitaria offerti e a destinarli secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari e dalla sua legge istitutiva. Il provvedimento modifica inoltre le procedure di accertamento e riscossione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva di pressione e di sansa, eliminando limitazioni temporali precedentemente vigenti e abrogando disposizioni obsolete.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1012
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 1012/1970
# DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1012
## Disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei
settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine
vegetale, nonche' modifiche alle procedure di accertamento e di
riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva
di pressione e di sansa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Visti i regolamenti (C.E.E.) del Consiglio numeri 23/62, 136/66, 159/66, 2515/69, 1221/70, 2112/70 e 2113/70 rispettivamente del 4 aprile 1962, 22 settembre 1966, 25 ottobre 1966, 9 dicembre 1969, 29 giugno 1970, 20 ottobre 1970, 20 ottobre 1970 ed il regolamento (C.E.E.) n. 2212/70 della Commissione del 30 ottobre 1970; Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ; Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053 ; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , e successive modificazioni ed integrazioni, che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133 , concernente, tra l'altro, l'attuazione della direttiva n. 69/73 (C.E.E.) del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sul regime del perfezionamento attivo; Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione alle norme dei regolamenti delle Comunità economiche europee in materia di organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , relativo alla attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 , sono apportate le seguenti modifiche: L'art. 1 è così sostituito: "Qualora per un prodotto ortofrutticolo i competenti organi delle Comunità economiche europee abbiano accertato una situazione di crisi grave di mercato, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, in conformità dei regolamenti comunitari e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva, ad acquistare i prodotti di origine comunitaria offerti e a dare ad essi le previste destinazioni". All'art. 8, penultimo comma; sono soppresse le parole "Fino al 31 dicembre 1969". L'art. 13 è abrogato.
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Il decreto riguarda l'organizzazione comune dei mercati, i regolamenti CEE in materia di ortofrutticoli e materie grasse vegetali, e le competenze dell'AIMA. È rilevante per chi opera nel settore agricolo comunitario, per le procedure di intervento nel mercato agricolo, per la tassazione dell'olio di oliva e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee in materia di politica agricola comune.
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