Legge Imposte Indirette

Legge 1012/1970

Disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonche' modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa.

Pubblicato: 18/12/1970 In vigore dal: 18/12/1970 Documento ufficiale

Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 1012/1970 in materia di organizzazione dei mercati ortofrutticoli e delle materie grasse vegetali?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 1012/1970 rappresenta l'adattamento della legislazione italiana ai regolamenti della Comunità Economica Europea in materia di organizzazione comune dei mercati. Si applica specificamente ai prodotti ortofrutticoli e alle materie grasse di origine vegetale, interessando principalmente l'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e gli operatori del settore agricolo comunitario. Il decreto prevede che quando gli organi competenti della CEE accertino una situazione di crisi grave di mercato per un prodotto ortofrutticolo, l'AIMA sia autorizzata ad acquistare i prodotti di origine comunitaria offerti e a destinarli secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari e dalla sua legge istitutiva. Il provvedimento modifica inoltre le procedure di accertamento e riscossione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva di pressione e di sansa, eliminando limitazioni temporali precedentemente vigenti e abrogando disposizioni obsolete.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1012

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 1012/1970 # DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1012 ## Disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonche' modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Visti i regolamenti (C.E.E.) del Consiglio numeri 23/62, 136/66, 159/66, 2515/69, 1221/70, 2112/70 e 2113/70 rispettivamente del 4 aprile 1962, 22 settembre 1966, 25 ottobre 1966, 9 dicembre 1969, 29 giugno 1970, 20 ottobre 1970, 20 ottobre 1970 ed il regolamento (C.E.E.) n. 2212/70 della Commissione del 30 ottobre 1970; Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ; Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053 ; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , e successive modificazioni ed integrazioni, che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133 , concernente, tra l'altro, l'attuazione della direttiva n. 69/73 (C.E.E.) del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sul regime del perfezionamento attivo; Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione alle norme dei regolamenti delle Comunità economiche europee in materia di organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , relativo alla attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 , sono apportate le seguenti modifiche: L'art. 1 è così sostituito: "Qualora per un prodotto ortofrutticolo i competenti organi delle Comunità economiche europee abbiano accertato una situazione di crisi grave di mercato, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, in conformità dei regolamenti comunitari e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva, ad acquistare i prodotti di origine comunitaria offerti e a dare ad essi le previste destinazioni". All'art. 8, penultimo comma; sono soppresse le parole "Fino al 31 dicembre 1969". L'art. 13 è abrogato.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 1012/1970 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il decreto riguarda l'organizzazione comune dei mercati, i regolamenti CEE in materia di ortofrutticoli e materie grasse vegetali, e le competenze dell'AIMA. È rilevante per chi opera nel settore agricolo comunitario, per le procedure di intervento nel mercato agricolo, per la tassazione dell'olio di oliva e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee in materia di politica agricola comune.

Normative correlate

Legge 113/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Regolamento UE 1373/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1371/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1371 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1341/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1341 della Commissione, del 17 giugno 2026,…
Regolamento UE 1203/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1203 della Commissione, dell’8 giugno 2026,…
Regolamento UE 1200/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, …
Decisione UE 1295/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1295 del Consiglio, del 4 giugno 2026, che au…
Regolamento UE 1187/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1187 della Commissione, del 26 maggio 2026,…

Altre normative del 1970

Esecuzione della convenzione europea nel campo della informazione sul diritto straniero, … Decreto del Presidente della Repubblica 1510 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1487, relativ… Decreto del Presidente della Repubblica 1509 Istituzione degli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri. Decreto del Presidente della Repubblica 1507 Istituzione degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forli' e Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1508 Istituzione di un istituto tecnico nautico statale a La Maddalena. Decreto del Presidente della Repubblica 1506 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litora… Legge 1505 Soppressione dell'istituto tecnico femminile "A. Saffi", di Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1504 Trasferimento alla Regione autonoma della Sicilia delle acque pubbliche esistenti nel ter… Decreto del Presidente della Repubblica 1503

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… 112/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026 Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Gi… 99/2026
Vedi tutti i Legge →