Legge

Legge 105/2003

((Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali)).

Pubblicato: 14/05/2003 In vigore dal: 09/05/2003 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 105/2003 # DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105 ## <em><strong>((Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le universit&agrave;, destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 , al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilit&agrave; interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, nonch&egrave; all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica; Ritenuta, altres&igrave;, la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di consentire agli enti di ricerca ed alle universit&agrave; di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato; Ritenuta infine, la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1° novembre 1993, di concludere la formazione anteriormente al 1° novembre 2003, come previsto dall' articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universit&agrave; e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilit&agrave; 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza ((di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori,)) di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilit&agrave; internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universit&agrave; e della ricerca per le finalit&agrave; di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 , assume la denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilit&agrave; degli studenti" e, ((a decorrere dall'anno 2003)) , &egrave; ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalit&agrave; determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit&agrave; e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universit&agrave; italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalit&agrave; di cui all' articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 : a) sostegno alla mobilit&agrave; internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilit&agrave; dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative; b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica ((, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria)) e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivit&agrave; di tutorato di cui all' articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , nonch&egrave; per le attivit&agrave; didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; c) promozione ((. . .)) di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ; d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all' articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. ((2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altres&igrave; una quota delle risorse disponibili ai sensi dell' articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 , per i fini di cui al comma 1, lettera c)) 3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni ((dell' articolo 10-bis)) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , nonch&egrave; quelle dell' articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell' articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni. 4. ((Le risorse acquisite dalle universit&agrave; per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto a iscritte in bilancio ai sensi dell' articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168 )) , sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze &egrave; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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