Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370 ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478.
Quali imprese tessili sono esonerate dall'addizionale speciale sull'imposta generale sull'entrata secondo la Legge 1054/1971?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1054/1971 introduce un'esenzione dall'addizionale speciale sull'imposta generale sull'entrata per specifiche operazioni commerciali nel settore tessile. L'agevolazione riguarda le imprese produttrici di filati che contengono lana in percentuale non superiore al 10%, operanti nel commercio delle materie prime tessili. L'esenzione si applica agli atti economici relativi a tali operazioni commerciali effettuati in un periodo temporale ben definito, dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965. In pratica, le aziende tessili che rispettano il limite di contenuto di lana potevano commerciare materie prime tessili in quel periodo senza dover versare l'addizionale speciale, rappresentando un incentivo fiscale temporaneo per il settore. Questa norma modifica il precedente regime fiscale stabilito dal decreto-legge 1118/1965, creando un'eccezione mirata per particolari categorie di produttori tessili.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1054
Testo normativo
LEGGE n. 1054/1971
# LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1054
## Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al
decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni
nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29
maggio 1967, n. 370 ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319,
convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata, istituita con il decreto-legge 7 ottobre 1965, h. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 , successivamente modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370 , non è dovuta per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge medesimo, compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965, dalle imprese produttrici di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.
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La Legge 1054/1971 disciplina l'addizionale speciale sull'imposta generale sull'entrata nel settore tessile, con particolare riferimento al regime fiscale dei filati e delle materie prime tessili. Commercialisti e consulenti fiscali consultano questa norma per verificare le agevolazioni fiscali storiche, le esenzioni tributarie settoriali e le modifiche al regime impositivo dei prodotti tessili secondo i decreti-legge 1118/1965 e 319/1969.
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