Legge
Legge 11/2009
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 11/2009
# DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11
## Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonchè ad un più articolato controllo del territorio; Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al codice penale 1. All' articolo 576, primo comma, del codice penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il n. 5) è sostituito dal seguente: "5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;"; b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: "5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis (( nei confronti della stessa persona offesa )) ;".
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