Quali sono i termini e le procedure che il Governo deve seguire per attuare la riforma fiscale secondo la Legge 111/2023?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 111/2023 delega il Governo a realizzare una revisione complessiva del sistema tributario italiano attraverso uno o più decreti legislativi, da adottare entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge. Questa delega rappresenta un mandato per modernizzare e semplificare la normativa fiscale nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea. Il Governo deve operare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, coinvolgendo anche altri ministeri competenti per materia e, dove rilevante, il Ministro per gli affari regionali.
La procedura prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano sottoposti a consultazione con la Conferenza unificata (per acquisire l'intesa con regioni ed enti locali entro 30 giorni) e alle Commissioni parlamentari competenti (che hanno 30 giorni per esprimere pareri). Se il Governo non intende conformarsi ai pareri ricevuti, deve trasmettere nuovamente i testi con proprie osservazioni, concedendo alle Commissioni altri 10 giorni per un parere definitivo. Decorsi i termini, il Governo può comunque procedere all'adozione dei decreti.
È prevista anche una proroga automatica di 90 giorni qualora i termini per i pareri scadano nei 30 giorni precedenti la scadenza della delega. Inoltre, il Governo ha facoltà di adottare decreti legislativi correttivi e integrativi entro 24 mesi dalla scadenza dei termini principali, sempre seguendo le medesime procedure e principi direttivi.
Per commercialisti e aziende, questa legge rappresenta l'avvio di una riforma fiscale strutturale che comporterà modifiche significative alle norme tributarie vigenti. È importante monitorare l'evoluzione dei decreti legislativi per comprendere come cambieranno gli obblighi fiscali, la pressione tributaria e la gestione dei tributi sia a livello nazionale che territoriale.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 agosto 2023, n. 111
Testo normativo
LEGGE n. 111/2023
# LEGGE 9 agosto 2023, n. 111
## Delega al Governo per la riforma fiscale. (23G00122)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ((trentasei)) mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonchè dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell' articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonchè della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata, predispone una relazione e la trasmette alla medesima Conferenza. 3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato. 6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi ((dalla data di cui al comma 1)) ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine ((di cui al comma 4)) , nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.
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La Legge 111/2023 è il fondamento normativo per la riforma del sistema tributario italiano, disciplinando la delega legislativa, i decreti legislativi e le procedure di consultazione con Conferenza unificata e Commissioni parlamentari. Commercialisti e consulenti fiscali devono seguire l'attuazione della riforma per comprendere i cambiamenti in materia di imposte dirette, indirette, tributi locali, pressione tributaria e coordinamento con la normativa dell'Unione europea.
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