Legge Imposte Locali

Legge 1115/1950

Applicazione per l'anno 1949, ai Comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Pubblicato: 30/01/1951 In vigore dal: 09/12/1950 Documento ufficiale

Quali interventi finanziari dello Stato erano previsti per i Comuni della provincia di Gorizia nel 1949?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1115/1950 estende ai Comuni della provincia di Gorizia, per l'anno 1949, le disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 261/1948, che prevedevano un intervento dello Stato per il pareggio dei bilanci comunali in deficit. Si tratta di una misura straordinaria di sostegno finanziario rivolta specificamente ai Comuni goriziani, probabilmente legata alle difficoltà economiche del dopoguerra e alle peculiarità della provincia di confine. Lo Stato metteva a disposizione un contributo in capitale massimo di 100 milioni di lire da distribuire tra i Comuni deficitari secondo le loro necessità. La ripartizione dei fondi era affidata alla Commissione centrale per la finanza locale, che valutava le richieste e determinava l'allocazione delle risorse tra i vari enti locali in difficoltà. Questa norma rappresentava un meccanismo di perequazione fiscale per garantire l'equilibrio dei bilanci comunali nei territori più colpiti dalle conseguenze della guerra.

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Riferimento normativo

LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1115

Testo normativo

LEGGE n. 1115/1950 # LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1115 ## Applicazione per l'anno 1949, ai Comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disposizioni dell' art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 , concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei Comuni della provincia di Gorizia hanno effetto anche per l'anno 1949. Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potrà superare l'importo complessivo di lire 100.000.000, da ripartirsi fra i Comuni deficitari, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

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La normativa riguarda l'intervento dello Stato per il pareggio dei bilanci comunali, i contributi in capitale ai Comuni e la finanza locale, con particolare riferimento alla provincia di Gorizia e alle misure straordinarie di sostegno economico nel dopoguerra. Amministratori comunali e revisori dei conti consultano questa disposizione per comprendere i meccanismi storici di trasferimento di risorse dallo Stato agli enti locali e il ruolo della Commissione centrale per la finanza locale.

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